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Se il notaio non accetta la proposta di conciliazione, cosa succede?

Notaio negligente e risarcimento.
Avv. Leonarda Colucci 

Conseguenze dolorose per il notaio negligente. Condannato a pagare un risarcimento aggiungendo una penale per il comportamento tenuto.

Il fatto. Un cliente cita in giudizio il notaio che lo aveva erroneamente consigliato, nel rogito per l'acquisto di un immobile, di rinunciare ai benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa di cui.

Il cliente, aveva già usufruito a conclusione dell'acquisto di un altro immobile risalente a qualche anno addietro, in modo tale da poter usufruire del medesimo beneficio per l'immobile rogitato dal notaio e dal quale scaturirà la responsabilità del convenuto professionista nella sentenza appena citata.

In seguito all'instaurazione del giudizio il Giudice, dopo aver constatato la totale negligenza del notaio nell'espletamento dell'incarico conferitogli, ha formulato un proposta conciliativa alle parti.

Nell'esaminare gli atti il Giudicante ha potuto constatare che uno studio più accurato della pratica da parte del professionista avrebbe permesso allo stesso di apprendere che i benefici per l'acquisto della prima casa non possono essere rinunciati dal beneficiario, e se avesse appurato tale circostanza avrebbe evitato tutte le conseguenze che il cliente ha sopportato.

A tal proposito è utile precisare che nel caso giunto all'esame del Tribunale di Roma, l'acquirente di un immobile si era impegnato, in un primo momento con contratto preliminare, e successivamente si recava dal notaio per il rogito dell'atto di compravendita.

Prima della sua stipula, tuttavia, l'acquirente aveva informato il notaio di aver acquistato qualche anno prima un altro immobile ed in questa occasione aveva chiesto di usufruire dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.

L'acquirente a tal punto, chiedeva informazioni al notaio sul da farsi e questi, ingiustificatamente, lo consigliava di rinunciare ai benefici fiscali in questione in modo da avvalersi degli stessi nella compravendita dell'immobile che stava per acquistare.

Il cliente convinto di essere stato adeguatamente consigliato dal notaio accetta, ma dopo l'acquisto del nuovo immobile riceve una serie di avvisi di liquidazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardanti la rinuncia alle agevolazioni per l'immobile acquistato nel 2004, e la nuova richiesta di agevolazioni per l'immobile acquistato nel 2009 malgrado avesse già beneficiato in passato delle stesse, accumulando un debito nei confronti dell'erario pari a quasi ventimila euro. => Responsabile il notaio che pur sapendo del reale valore fa finta di niente

La decisione. Il Giudice ha costatato la condotta negligente del notaio suggerendo alle parti di addivenire ad un accordo conciliativo accettato immediatamente dall'attore ed apparentemente anche dal notaio che, al fine di rinviare la decisione della causa e di ottenere nel frattempo dall'assicurazione la somma con la quale avrebbe risarcito il danno subito dall'attore che aveva già pagato le sanzioni irrogategli dall'Agenzia delle entrate, chiedeva una serie di rinvii di udienza ai quali aderiva l'attore fiducioso di poter definire in breve la questione.

Quest'ultimo, infatti, ha mostrato un comportamento processuale assolutamente ligio e collaborativo a fronte della promessa del notaio che gli aveva comunicato che non appena avesse ottenuto la somma dall'assicurazione gli avrebbe corrisposto la stessa integralmente ed in un'unica soluzione agevolando il suo ex cliente e venendo meno alla rateizzazione prevista dal Giudice nella proposta di conciliazione accettata dalle parti.

L'attore (ex cliente del notaio) convinto che l'immediata disponibilità della somma intera a breve lo avrebbe agevolato, accetta la proposta del notaio e sopporta i continui rinvii d'udienza.

Ma il notaio, perseverando nel suo comportamento doloso proteso al raggiro del suo “sventurato” cliente, una volta ottenuta la somma dall'assicurazione propone una rateizzazione della somma all'attore che, indispettito e tradito nella sua incrollabile fiducia, rifiuta tale proposta e fa saltare l'accordo conciliativo proposto dal Giudice.

Preso atto del comportamento capzioso del notaio la sentenza del Tribunale di Roma dispone:

- la condanna del professionista al pagamento non solo del danno sopportato dall'attore (consistente nel pagamento di circa ventimila euro di sanzioni all'erario a causa della negligenza manifestata dal professionista nell'espletamento del suo incarico);

- ma anche l'obbligo di quest'ultimo di risarcire all'attore il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, poiché il notaio non ha rispettato i termini per la conclusione dell'accordo fissati dall'ordinanza ex art. 185 bis cpc pretendendo, dopo aver osservato un atteggiamento processuale di assoluta scorrettezza, di avvalersi solo del beneficio della rateizzazione del debito previsto dalla medesima proposta.

Sentenza
Scarica Tribunale Roma, 30 ottobre 2014
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