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Nella mediazione non è necessario l'avvocato

La normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La Corte di Giustizia Europea nella causa C-75/16 ha evidenziato che “il diritto dell'Unione non osta a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale.

Poiché deve essere garantito l'accesso alla giustizia, il consumatore può però ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare”.

La questione. La vicenda nasce da una contestazione che due cittadini italiani avevano presentato al Tribunale sulla domanda con cui la Banca aveva intimato la restituzione di una somma a loro prestata.

Il Tribunale aveva però osservato che il ricorso dei due cittadini non era procedibile senza una previa procedura di mediazione extragiudiziale, anche se agivano in qualità di «consumatori». Difatti la legge italiana (per la mediazione) prevede l'assistenza di un avvocato e che non ci si possa ritirarsi senza giustificato motivo.

Sicché, dubitando della compatibilità di tali norme nazionali con il diritto dell'Unione, il Tribunale di Verona ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sulle controversie dei consumatori.

Il ragionamento della Corte di Giustizia Europea. In argomento, i giudici hanno evidenziato chela direttiva, volta a dare ai consumatori la possibilità di presentare, su base volontaria, un ricorso nei confronti di professionisti attraverso procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR), potrebbe essere applicabile al caso di specie qualora la procedura di mediazione possa essere considerata una delle possibili forme di ADR, circostanza che il giudice nazionale dovrà verificare.

Difatti il carattere volontario della procedura ADR, prosegue la Corte, “consiste nel fatto che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Assume quindi rilevanza non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che, come espressamente previsto dalla direttiva, il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato”.

Le condizioni secondo la Corte Giustizia UE. Per la Corte, la procedura di mediazione preliminare al ricorso giurisdizionale può essere compatibile col principio della tutela giurisdizionale effettiva a determinate condizioni, che il giudice nazionale dovrà verificare.

Le condizioni sono: “se tale procedura non conduca a una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per rivolgersi a un giudice, sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e non generi costi ingenti, a patto che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso alla procedura di conciliazione e che sia possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti”.

In conclusione, la Corte precisa che il fatto che una normativa, come quella italiana, non solo abbia istituito una procedura di mediazione extragiudiziale, ma, in aggiunta, abbia reso obbligatorio il ricorso alla stessa prima che sia possibile rivolgersi a un organo giurisdizionale:

  • Non è incompatibile con la direttiva;
  • La normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato;
  • La tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti nelle fasi successive della controversia. (Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore).
Scarica Corte di Giustizia Europea nella causa C-75/16 - 14 giugno 2017
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