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La convocazione delle assemblee condominiali tramite operatori postali privati. Limiti e opportunità

Ma la raccomandata con ricevuta di ritorno inviata attraverso un servizio di posta privata ha lo stesso valore del servizio di poste italiane?
Avv. Michele Orefice - Foro di Catanzaro 

In materia condominiale è noto che gli aventi diritto a partecipare all'assemblea di condominio, debbano essere raggiunti dal cosiddetto avviso di convocazione, ovverosia dalla comunicazione scritta contenente luogo, data e ora della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, con specifica indicazione dell'ordine del giorno su cui discutere e deliberare. L'art. 66 disp. att. c.c. precisa che tale comunicazione, debba pervenire all'interessato, a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto al giorno in cui è stata fissata la riunione in prima convocazione.

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Per esempio, nel caso in cui la prima convocazione sia stata fissata per il 19 febbraio 2018 l'avviso si considererà tempestivo se ricevuto il 14 febbraio 2018. In merito all'inoltro dell'avviso di convocazione tramite raccomandata, la norma non prevede l'obbligo di inviarla, con avviso di ricevimento, lasciando intendere, di primo acchito, che "potrebbe" essere sufficiente anche la raccomandata semplice, cioè una spedizione postale tracciabile e annotata su apposito registro.

A ben vedere, però, il quarto comma dell'art. 66 disp. att. c.c., prevede che nel caso di tardiva comunicazione, cioè pervenuta all'avente diritto fuori termini, ossia con un preavviso inferiore ai cinque giorni antecedenti la data di prima convocazione, la deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., è da ritenersi annullabile.

Ebbene, dall'esame complessivo della norma, si deduce che l'avviso di convocazione debba essere non solo inviato, ma anche ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione, facendo attenzione al dies ad quem.

In altri termini l'avviso di convocazione assume la veste dell'atto unilaterale recettizio, che produce effetti giuridici dal momento in cui viene portato a conoscenza del destinatario.

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Ciò non significa che l'avente diritto debba entrare materialmente in possesso della suddetta comunicazione, essendo applicabile il principio della c.d. presunzione di conoscibilità.

Tale presunzione di conoscenza da parte del destinatario, ex art. 1335 c.c. della convocazione di assemblea inviata per posta raccomandata a.r. si ha con l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.

È da tale momento che decorrono i cinque giorni prescritti dalla legge per la regolare convocazione assembleare (Cass, n. 22311 del 03/11/2016).

In particolare, la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 12822/2016). Quindi è ovvio che la lettera raccomandata, contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea, debba essere inviata con ricevuta di ritorno, per poter dimostrare di aver convocato nei termini.

L'avviso di ricevimento rappresenta un mezzo certo per chi inoltra l'avviso di convocazione, in quanto, nel caso di assenza del destinatario, a nulla rileverà la data del ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale, assunto che conta esclusivamente il giorno in cui lo stesso avviso è stato immesso nella cassetta postale.

Ma la raccomandata con ricevuta di ritorno inviata attraverso un servizio di posta privata ha lo stesso valore del servizio di poste italiane?

In via preliminare si osserva che il postino di poste italiane esercita un servizio pubblico e le sue attestazioni, riferite alla data ed alla firma apposte dal ricevente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, si presumono vere ed atte a costituire una prova legale dell'avvenuta consegna.

Tale presunzione di veridicità può essere contestata soltanto tramite querela di falso, ovvero attraverso un procedimento giurisdizionale, di tipo civile, finalizzato a contestare l'autenticità del documento, da parte di colui che sostiene di non aver mai ricevuto la raccomandata e che, sobbarcandosi gli oneri procedimentali nonché la relativa prova, chiede che venga accertata e dichiarata la falsità del documento (Cass. ord. n. 2486/18 del 01.02.2018).

In particolare, l'avviso di ricevimento si rivela idoneo a fungere da prova della notifica soltanto quando l'atto sia stato consegnato al reale indirizzo del destinatario e sia stata apposta la firma, seppure illeggibile, nello spazio dell'avviso di ricevimento riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" (Cass. 879/2016).

Ciò posto, si tratta di capire se i dipendenti di tutti i fornitori dei servizi postali privati siano muniti degli stessi poteri riconosciuti ai postini di poste italiane in relazione alla certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.

In effetti, malgrado la presenza di molti operatori privati in Italia, resiste l'opinione che conferma poste italiane come unico fornitore, riconosciuto giuridicamente valido, almeno per le notificazioni degli atti processuali.

Nello specifico il d.lgs. 58/2011 affida, in via esclusiva, al "fornitore del servizio universale", cioè a Poste Italiane Spa, i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni ed i servizi inerenti le notificazioni di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cioè il Codice della Strada.

Mentre, per quanto riguarda le raccomandate inviate dagli operatori postali privati, va riconosciuta l'equivalenza giuridica rispetto a quelle inviate da poste italiane in quanto, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 261/1999, "le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale" (Cass. n. 2886 del 22 gennaio 2014).

È noto che il d.lgs 58/2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011, ha perfezionato il processo di liberalizzazione del mercato postale, consentendo ai fornitori di servizi postali privati la possibilità di raccogliere, trasportare, smistare e distribuire gli invii postali fino a due chili.

Pertanto, gli operatori postali privati che siano in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico possono fornire i servizi di cui al titolo abilitativo conseguito e non compresi tra quelli riservati, in esclusiva, a poste italiane, come sopra specificati.

Per tali ragioni l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale può essere inviato, dall'amministratore di condominio o dai condòmini autoconvocatisi, anche tramite servizio postale privato, purché l'operatore incaricato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che è consigliabile verificare.

Avv. Michele Orefice

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