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Il parcheggio condominiale non è una discarica. Chi “dimentica” l'auto in cortile potrà essere condannato.

L'auto abbandonata in cortile costituisce rifiuto speciale. Ecco come fare...
Avv. Mauro Blonda 

Quando il parcheggio diventa abbandono. Un uomo, evidentemente non sapendo bene dove altro parcheggiarla e non avendo interesse a disfarsene (o non volendo spendere i soldi necessari alla sua rottamazione) pensa bene di lasciare la propria autovettura in una qualunque area di sosta: la situazione si protrae per mesi, tanto che l'autovettura, che evidentemente già non godeva di buona salute, rinvenuta “in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti”, di fatto abbandonata, viene qualificata come rifiuto ed il proprietario denunciato.

Il successivo processo conferma la responsabilità dell'imputato, condannato così alla pena di € 2.000 di multa per il reato di cui agli articoli 184, 256 e 192 del D. L.vo 152/2006.

Inutile il ricorso per Cassazione: la III Sez. Penale del Supremo Collegio, infatti, con sentenza n. 20492 del 19/05/2014 ha confermato la condanna dello sbadato signore, reo col suo comportamento di aver violato le norme in tema di rifiuti.

Ciò poiché i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che quel veicolo, decisamente “fuori uso”, costituisse un rifiuto speciale e che il lasciarlo parcheggiato per mesi in stato di abbandono nascondesse di fatto la volontà di abbandonarlo. (Vietato parcheggiare nel cortile se ciò rende difficile agli altri condomini raggiungere case e box auto)

La Cassazione conferma: l'auto abbandonata costituisce “rifiuto speciale”. Sono numerose le pronunce della Cassazione che chiariscono come e quando una vettura possa qualificarsi come rifiuto: la più recente, antecedente quella dello scorso maggio, dispone chiaramente che “deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione”(Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 40747 del 02/04/2013).

La stessa pronuncia chiarisce poi che per auto destinata alla demolizione debba intendersi tanto quella “ufficialmente priva delle targhe di immatricolazione” (anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta) quanto “quella che risulti in evidente stato di abbandono.

Quindi per determinare se un'autovettura rappresenti o meno un rifiuto occorre verificare innanzitutto il suo stato: se esso conferma l'inutilizzabilità ed indica la volontà del proprietario di non servirsene più essa allora costituisce rifiuto. Naturalmente l'eventuale consegna delle targhe avvalorerà questa deduzione.

Determinante appurare la volontà del proprietario di utilizzare ancora il veicolo. Al di là dell'abbandono quello che distingue un'auto qualificabile come rifiuto da un veicolo invece solo temporaneamente parcheggiato è la volontà del proprietario di continuare ad utilizzarla o meno: potrebbe non apparire semplice capirlo, ma nei fatti è facile comprendere se un veicolo sia conservato per poterne fare ancora uso oppure no e solo in quest'ultimo caso potrà parlarsi di rifiuto (speciale, per la particolare categoria di bene in questione).

Quindi un'auto può definirsi rifiuto sia quando il proprietario non voglia più servirsene sia quando il suo utilizzo (per il suo fine naturale di mezzo di trasporto) non può essere più possibile, perché lo stesso risulti ad esempio privo di motore o di altri parti indispensabili (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 6667 del 2010), quando, in sostanza, esso non può di fatto più circolare.

Il veicolo inutilizzabile non può essere parcheggiato in cortile “vita natural durante”. Quando un'auto diventa inservibile o, peggio ancora, quando non si ha più interesse ad utilizzarla essa va quindi demolita: non è sufficiente consegnarne le targhe e non può certo essere parcheggiata da qualche parte in attesa di miglior consiglio: tale condizione, costituendo come detto il veicolo rifiuto speciale, è assolutamente identica a quella rappresentata dall'abbandono di rifiuto, sanzionato quindi dagli articoli del D. L.vo 152/2006 (cd. “Codice dell'ambiente”) al pari dell'abbandono per strada degli altri rifiuti speciali.

Alla pubblica via è infine equiparabile l'area privata e la stessa pena sarà quindi applicabile per chi deposita un'automobile ormai inutilizzata in un cortile condominiale, piuttosto che per strada: in tal senso è orientata ormai da tempo la Cassazione (sentenze nn. 33789/2005 e 22035/2010), come ricordato nella pronuncia n. 20492 del 19 maggio scorso. (Il cortile può essere utilizzato per parcheggiare le autovetture)

È necessario pertanto prestare attenzione a non lasciare l'auto parcheggiata per mesi nel parcheggio di casa così come nello spiazzo condominiale o in tutti quei luoghi che, anche se privati, non esonerano dall'obbligo di disfarsi a norma di legge dei veicoli non più circolanti o di cui non si vuole più fare uso: essi costituiscono rifiuto speciale e come tale vanno trattati, non potendo essere lasciati a se stessi e di fatto abbandonati senza andare incontro ad una facilissima condanna per abbandono di rifiuto speciale: molto meno costoso (e naturalmente più corretto ed opportuno) consegnarli ad un autodemolitore che ne curi lo smaltimento, anziché renderli materia inquinante anche dopo esserlo stato per tutta la loro vita marciante.

Da leggere: Condomina non risarcita per la rottura del meccanismo di apertura elettronica del box auto

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 19 maggio 2014, n. 20492
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