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Se il parapetto è alto meno di un metro non può invocarsi il rispetto delle norme sulle distanze

L'altezza del parapetto incide sul rispetto delle norme dettate in materia di distanze dalle vedute.
Avv. Alessandro Gallucci 

L’altezza del parapetto incide e non poco sulla configurabilità dello stesso come parte di un affaccio sul fondo del vicino e quindi sul rispetto delle norme dettate in materia di distanze dalle vedute (artt. 900 e 905-907 c.c.)..

Questa, in estrema sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione in una sentenza, depositata in cancelleria lo scorso 5 novembre..

Come si è arrivati a questa pronuncia?.

Per descrivere il fatto useremo nomi di fantasia. Tizio costruisce un parapetto sul lastrico solare della sua proprietà e Caio, proprietario del fondo confinante, lo “trascina in giudizio” chiedendone l’arretramento in quanto costituendo una veduta, tale manufatto è stato costruito senza tenere conto delle norme sulle distanze..

All’esito del giudizio di secondo grado la domanda viene respinta: il parapetto, dicono i giudici d’appello, non può essere considerato tale ai fini della configurabilità della veduta in quanto alto meno di un metro, per la precisione 90 cm; ciò, per comune esperienza, rende estremamente pericoloso l’affaccio. Di conseguenza non c’è alcuna veduta..

Da qui il ricorso per Cassazione il quale, vedremo a breve il perché, è stato bocciato..

Si legge in sentenza che “ per configurarsi gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 u.p. c.c, conseguentemente, soggetta alla regole di cui ai successivi artt. 905 e 907, è necessario che le c.d. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitagli in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (al riguardo v., tra le altre, Cass. nn. 5904/81, 3265/87, 7267/03), ed escludendo in concreto,sulla scorta di ragionevoli considerazioni basate, ex art. 115 co. 2 c.p.c., su nozioni di comune esperienza, che tali condizioni ricorressero nel caso di specie, in cui il muretto perimetrale del terrazzo è risultato essere alto soltanto cm. 90..

La sola considerazione,basata su un dato di oggettiva inconfutabilità, che tale altezza corrisponda, più o meno, a quella del "basso ventre" di una persona di ordinaria statura (da intendersi, come già è stato precisato da questa Corte, compresa tra i limiti minimi e massimi che normalmente si registrano nell'ambito della popolazione, e non necessariamente coincidente con la media di tali valori: v. sent. nn. 76267/93, 3285/87) così da non consentire l'adeguata protezione del "petto" della stessa nell'eventuale affaccio (che comporterebbe intuibili e pericolosi sbilanciamenti in avanti dell'osservatore), risulta di per sé sola sufficiente ad escludere il requisito della sicurezza,a prescindere dalla rilevanza o meno dell'esiguità dello spessore del muretto in questione, manufatto che per la sua ridotta elevazione rispetto al pavimento neppure può definirsi un "parapetto" (Cass. 5 novembre 2012, n. 18910). Le norme di riferimento, citate dalla Corte di merito e dalla Cassazione, come massime comuni d’esperienza cui rifarsi per simili valutazioni, sono quelle dettate in materia di sicurezza sui cantieri di lavoro dal dpr n. 547/1955.

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