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La polizza globale fabbricati. I rischi assicurabili

Oggi il mercato offre diverse tipologie di polizze che prevedono una copertura globale a garanzia del condominio.
Ivan Meo 

La polizza globale fabbricati risulta oggi uno dei prodotti assicurativi a maggiore diffusione nel mercato

Oggi il mercato offre diverse tipologie di polizze che prevedono, attraverso un unico contratto, una copertura globale a garanzia del fabbricato condominiale, tutelando sia i proprietari e i conduttori delle unità abitative che i terzi estranei.

La polizza risarcisce e protegge sia dai danni provocati dagli spazi comuni del condominio alle proprietà o all'incolumità di terze persone e dei condomini stessi, sia dai danni provocati dalle abitazioni private dei condomini. E' strutturata in due sezioni che indicano le:

  • garanzie dirette che riguardano i danni al fabbricato condominiale;
  • garanzie per danni arrecati dal fabbricato ai terzi (garanzia di responsabilità civile e di ricorso terzi).

Ovviamente la polizza copre solo gli eventi lesivi espressamente previsti e dettagliatamente descritti nella polizza.

E' quindi importante prestare particolare attenzione alle tipologie di evento dannoso previsto e delle circostanze che delimitano il risarcimento.

Le compagnie assicuratrici hanno due distinti prodotti:

  • · polizze destinate a coprire una serie di garanzie standard;
  • prodotti assicurativi con garanzie speciali/aggiuntive: impongono un pagamento di un sovrappremio perché garantiscono una copertura più completa.

TIPOLOGIA DELLA POLIZZA FABBRICATI

POLIZZE
STANDARD

Assicurano i fabbricati contro i danni diretti prodotti da agenti esterni nei casi di:

  • incendio; azione del fulmine (esclusi i danni ad apparecchi ed impianti elettrici);
  • scoppi ed esplosione non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili; urto di veicoli stradali purché non appartengano all'assicurato; furto; rovina di ascensori;
  • · acqua condotta, nel caso di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE



Assicurano i danni derivanti da:


  • eventi socio-politici: la garanzia in oggetto copre l'incendio verificatosi solo in caso di sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio; i danni materiali e diretti provocati da scioperanti o persone (dipendenti e non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; lo scoppio e l'esplosione di ordigni esplosivi con o senza susseguente incendio se provocati dai soggetti in essa descritti e tutti i restanti casi di scoppio o esplosione di ordigni esplosivi che non sono causati con dolo;
  • eventi atmosferici: tale garanzia si applica in occasione di eventi naturali come l'uragano, la bufera, la tempesta, il vento, la tromba d'aria, la grandine, la cui azione violenta e distruttiva sia riscontrabile su più enti circostanti al rischio assicurato.

    Sono invece escluse le alluvioni, le mareggiate, gli straripamenti, i crolli di fabbricato per carico di neve, frane e, infine, per piogge torrenziali o che si protraggono per numerosi giorni;

  • gelo: detta ipotesi viene generalmente prevista per gli immobili costruiti in zone particolarmente fredde.

    Infatti, con questa garanzia viene data la possibilità di comprendere i danni materiali e diretti causati al fabbricato da spargimento d'acqua conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso causati, appunto, dal gelo;

  • danni elettrici ad impianti attinenti al fabbricato: vengono indennizzati i corti circuiti che non provocano incendio, che colpiscono macchine ed impianti elettrici ed elettronici facenti parte del fabbricato, ossia all'impianto elettrico, al motore dell'ascensore, all'impianto centralizzato della TV, a pompe, autoclavi e centraline.
  • danni derivanti dalla conduzione dei locali facenti parte del fabbricato assicurato, non riferibili però alla proprietà del fabbricato stesso, non sono compresi in garanzia: nell'ambito della polizza globale si può pertanto prevedere una garanzia di responsabilità civile dei conduttori di alloggi che copra la responsabilità eventualmente insorgente in capo al conduttore (condominio o inquilino) in dipendenza dell'uso dei locali occupati e del loro contenuto.

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