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Gestione irregolare e restituzione degli importi illecitamente incassati: quali sono i limiti della consulenza tecnica d'ufficio?

Irregolarità nella gestione condominiale e consulenza tecnica di parte.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

La consulenza tecnica non è un mezzo di prova, ma costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.

La stessa può costituire, in via eccezionale, fonte oggettiva di prova esclusivamente per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito.

Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo presidiato dall'art. ili Cost. sotto il profilo della posizione paritaria della parti e della ragionevole durata.

In applicazione di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1266 del 18 gennaio 2013, dirime una controversia sorta tra condominio ed ex amministratore in ordine a presunte irregolarità commesse nell'ambito della gestione contabile condominiale.

Il caso esaminato dalla suprema Corte. Un condominio conveniva in giudizio l'ex amministratore per la ripetizione di somme di denaro dallo stesso incassate e non dovute ed i importi in uscita privi di giustificazione, chiedendo l'ammissione d ella consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'acquisizione e all'esame della documentazione contabile condominiale da parte di un perito.

II Tribunale rigettava la domanda dichiarando non ammissibile la consulenza tecnica richiesta, ritenuta esplorativa, e ritenendo altresì precluso l'esame d ella fondatezza della domanda medesima, non avendo il condominio prodotto in giudizio la documentazione contabile in questione.

La sentenza veniva confermata in sede d'appello, laddove la Corte territoriale, esclusa la possibilità di ascrivere la c.t.u. contabile tra quelle c.d. percepienti, riteneva giuridicamente corretta la decisione di primo grado nell'aver impedito l'espletamento della auspicata c.t.u., in ragione della mancata preventiva allegazione, da parte del condominio, di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo-contabile.

In sede di legittimità il condominio contesta la decisione di merito, con particolare riferimento alla non ammissione della c.t.u., eccependo, tra l'altro, che: la prova della regolarità sotto il profilo contabile della gestione amministrativa non poteva che essere fornita attraverso una c.t.u. contabile; lo stesso amministratore convenuto aveva espresso il proprio consenso all'ammissione della consulenza tecnica; la complessità tecnica dell'accertamento consigliava l'acquisizione della documentazione direttamente dal consulente in sede di operazioni peritali.

Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: indicazioni pratiche

La c.t.u. non è un mezzo di prova. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, cfr. Cass. civ. n. 8989/2011), la c.t.u. costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo d i soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.

La c.t.u., tuttavia, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili, unicamente, con l'ausilio di un perito. È ammessa, in altri termini, la c.d. consulenza tecnica d'ufficio percipiente, ma soltanto quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (e non già d i valutazione di fatti già acclarati).

Essa assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione, senza che ciò, peraltro, possa comportare il venir meno dell'onere della prova in capo all'interessato (Cass. civ. n. 13401/2005).

Da quanto innanzi consegue che, qualora (come nel caso in esame) la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Costituzione, sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata.

La c.t.u. "esplorativa" è inammissibile. Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra menzionate, la suprema Corte ha confermato l'inammissibilità della c.t.u. contabile richiesta dal condominio, atteso il carattere esplorativo della stessa, finalizzata all'acquisizione e all'esame, da parte del consulente nominato dal giudice, della documentazione contabile già in possesso del condominio (e non prodotta in giudizio), con l'intento, evidentemente, di ricercare, mediante l'attività peritale, elementi probatori riferibili ai fatti contestati all'ex amministratore.

Del resto, proprio in tema di consulenza contabile in materia condominiale, la stessa corte di cassazione aveva già in precedenza ritenuto legittima la mancata ammissione della c.t.u. "richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizione fatte ad iniziativa delle parti, bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei" (Cass. civ. n. 1132/2000).

Né, in tale contesto, può aver rilievo il presunto consenso dell'amministratore alla richiesta di c.t.u., atteso che, tra l'altro, d etto consenso, "per un verso, non avrebbe potuto comunque surrogare la valutazione propria del giudice del merito in ordine all'ammissibilità o meno della consulenza d'ufficio e, dall'altro, (...) ai sensi dell'art. 198 c.p.c., esso avrebbe potuto essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (una volta ammessa la c.t.u.), ma non già a consentire la produzione di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante".

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Sentenza
Scarica CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 18 gennaio 2013, n.1266
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