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Installazione di un impianto di videosorveglianza in un condominio dove è presente un lavoratore subordinato. Gli adempimenti che deve esplicare l'amministratore.

Impianto di videosorveglianza e presenza di un lavoratore subordinato (portiere, manutentore, pulitore) alle dipendenze del condominio stesso. Le regole da seguire.
Dott. Ivano Rossi - ROKLER Management & Consulting Srl 

Lavoratori subordinati in condominio? L'amministratore, se installa un impianto di videosorveglianza, deve esperire la pratica presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro)

L'obiettivo per installare un impianto di videosorveglianza è quello della sicurezza del patrimonio immobiliare e delle persone che vi risiedono. Prima di realizzarlo è necessario esperire la pratica presso la DTL, Direzione territoriale del lavoro, per ottenere l'autorizzazione con indicazione dei tempi di registrazione delle immagini e delle eventuali modalità.

Tutto questo nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Non solo.

Se si considera il campo di applicazione, il condominio, e tenuto conto delle formalità proprie per l'approvazione di un impianto di videosorveglianza (art. 1122 ter c.c.), è evidente dalla semplice lettura del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che è necessaria l'autorizzazione preventiva delle DTL anche se l'impianto non è messo in funzione. "In tema di impianti audiovisivi di controllo a distanza dei lavoratori, l'idoneità dell'impianto a ledere il bene giuridico protetto è sufficiente ad integrare il reato, anche se l'impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno" (Cass., Sez. III pen., 12 novembre 2013, n. 4331).

Il legislatore, già nel 1970, si è occupato nell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, Statuto dei Lavoratori, in modo esplicito di "Impianti audiovisivi". In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2015 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è entrato in vigore il nuovo articolo 4 L. n. 300/1970 sui controlli a distanza, che recita: "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse provincie della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196 (Codice Privacy)."

Ma che cosa rischia il datore di lavoro, che nel caso di condominio è la persona dell'amministratore, se installa un impianto di videosorveglianza in presenza di lavoratore subordinato senza l'autorizzazione preventiva della DTL?

Anche il singolo condomino è libero di installare delle telecamere per ragioni di sicurezza?

Su questo è intervenuto recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in data 1 giugno 2016 prot. 37/0011241/MA007.A.001.10742, ha reso un parere in merito ad accertamenti ispettivi e aspetti sanzionatori riguardanti impianti audiovisivi installati senza accordo sindacale o autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 300/1970: "…….Il legislatore ha previsto in maniera chiara che il mancato rispetto della norma in materia di videosorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 370/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Pertanto, qualora nel corso dell'attività ispettiva, l'ispettore riscontri l'installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo sindacali ovvero in assenza dell'autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell'articolo 20 d.lgs n. 758/1994, al fine di porre rimedio all'irregolarità riscontrata mediante l'immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l'unico idoneo ad eliminare la contravvenzione accertata. "

Anche se è vero che il datore di lavoro può adempiere alla prescrizione obbligatoria e può regolarizzare la situazione sanabile, si tratta sempre di una situazione piuttosto spiacevole, perché l'ispettore, nel rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e della separazione dei poteri fra esecutivo e giudiziario, deve sempre comunicare alla Procura della Repubblica l'emissione del provvedimento e il suo esito, e in caso di non ottemperanza alla prescrizione obbligatoria o di non pagamento della sanzione, scatta il procedimento penale ordinario.

E' quindi evidente che bisogna prestare la massima attenzione nel caso in cui i condomini di uno stabile con dipendente chiedano la realizzazione di un impianto di videosorveglianza o ad acquisire un condominio dove questo impianto già esista, a salvaguardia dei requisiti necessari per esercitare la professione di amministratore introdotti con la riforma del Codice Civile in materia di condominio (art. 71 bis disp.att. c.c.).

E' anche importante rilevare che il comma 3 del novellato articolo 4, fa espresso richiamo al rispetto del Codice Privacy relativamente alla obbligatorietà dell'informativa al dipendente, rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo 161 d.lgs 196/2003 che prevede, in caso di inidonea o mancata informativa all'interessato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila e trentamila euro e del presupposto indefettibile della liceità e correttezza del trattamento di dati (art. 11, comma 1, lett. a) da cui discende la responsabilità oggettiva dell'amministratore ai sensi dell'articolo 2050 del c.c..

È lecita la telecamera in condominio anche senza l'unanimità dei condomini

Rimangono ferme tutte le disposizioni del Garante circa l'informativa sintetica e completa sul trattamento delle immagini, le nomine del responsabile al trattamento dei dati e degli incaricati, le misure minime e idonee di sicurezza fisiche e logiche.

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