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Scivola sul marciapiede condominiale, il condominio è responsabile per i danni

Il condominio è responsabile per i danni che possono derivare alle persone dalle cose che ha in custodia.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il condominio, vale a dire l’insieme dei condomini che trova espressione unitaria nell’amministratore e nell’assemblea, può essere tenuto a risarcire tutti coloro che hanno subito un danno dalle parti comuni.

La norma di riferimento è l’art. 2051 c.c. che disciplina un’ipotesi di responsabilità obiettiva per danni da cose in custodia.

A ribadire quella che ormai è la tesi maggioritaria in seno alla giurisprudenza, di merito e di legittimità, è stato il Tribunale di Monza con una sentenza dello scorso 10 luglio.

Il caso era questo: una persona uscendo da una farmacia scivola sull’insidioso marciapiede condominiale e si fa male. In conseguenza di ciò fa causa alla compagine per ottenere il risarcimento del danno. Secondo il Tribunale brianzolo a giusta ragione.

Si legge in sentenza che “ la fattispecie de quo appare giuridicamente inquadrabile nell'alveo della speciale forma responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., che sancisce la responsabilità in via presuntiva in capo ai soggetti che abbiano beni in custodia, nel caso di danni derivanti dalle cose che abbiano in custodia, a meno che gli stessi non forniscano la prova esonerativa del caso fortuito.

L'esistenza di una relazione di custodia tra il Condominio ed il marciapiede antistante il blocco condominiale, appare pacifica, trovando origine nel "potere di fatto sulla cosa, di regola corrispondente ad una situazione giuridica che sia almeno di detenzione qualificata (non per ragioni di servizio o di ospitalità); potere di fatto che conferisce al custode la possibilità concreta di escludere dalla cosa ogni situazione di pericolo che possa ragionevolmente rappresentarsi secondo criteri di normalità in un determinato contesto storico e sociale" (Trib. Milano, sez. X, 20 aprile 2008, n. 5574).

Ricorrono, nel caso di specie, ambedue gli estremi dell'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. civ., sez.

III, 13 maggio 2010, n. 11592), con il che deve ritenersi sussistente la responsabilità aquiliana dell'ente convenuto, che non potrà essere proporzionalmente decurtata, non essendo emersi elementi da cui inferire la sussistenza di concorso del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c..

Nel caso in esame, non soltanto l'ente convenuto non ha offerto prova dell'imprevedibilità ed imprevenibilità del fatto dannoso, osservando le regole di diligenza adeguate al caso concreto, ma è emersa prova concreta della negligenza in termini di scelta del materiale di rivestimento della pavimentazione esterna, cura e manutenzione della stessa, avendo la richiamata deposizione testimoniale dato conto della notevole scivolosità e pericolosità della stessa in condizioni di bagnato, come ictu oculi evincibile dall'esame della documentazione fotografica prodotta agli atti da parte attrice" (Trib. Monza 10 luglio 2012).

Da qui la condanna del condominio al risarcimento per il danno causato all’utente della farmacia.

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