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È onere del condòmino chiedere per tempo all'amministratore la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

Il condòmino si deve sempre attivare per ottenere la copia della documentazione contabile.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Il condòmino, che si attiva per ottenere dall'amministratore copia della documentazione afferente la gestione del condominio solo pochi giorni prima dell'assemblea, non può poi impugnare la delibera lamentando la violazione del suo diritto ad essere informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

È questo il principio di diritto che si può ricavare dalla sentenza della V sezione civile del Tribunale di Roma, n. 314 dell'11 gennaio 2016.

Non vi è dubbio che il condòmino abbia il diritto di visionare ed estrarre copia della documentazione contabile in possesso dell'amministratore in ogni tempo, anche senza specificarne le ragioni, e a tale richiesta l'amministratore deve dare prontamente risposta.

Dall'altro lato, però, l'amministratore, in assenza di specifica e diversa disposizione regolamentare o normativa, non è obbligato ad inviare, senza previa richiesta, la documentazione contabile a corredo dell'avviso di convocazione all'assemblea.

Secondo il giudice, dunque, è interesse del singolo condòmino attivarsi per tempo e richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per poter partecipare alla discussione con cognizione di causa ed esprimere il proprio voto consapevole e informato.

Il fatto. Il proprietario di un appartamento in condominio impugnava la delibera assembleare con la quale erano stati approvati il bilancio consultivo 2012 e il bilancio preventivo 2013.

Tra i diversi motivi di contestazione, il condòmino si lamentava anche del fatto che non gli erano stati inviati tempestivamente, nonostante previa richiesta, i prospetti contabili in allegato all'avviso di convocazione, con conseguente violazione del suo diritto di essere previamente informato sugli argomenti da discutere e votare durante l'assemblea.

Il diritto del condòmino ad essere informato. Il giudice capitolino evidenzia anzitutto un principio da sempre pacifico in giurisprudenza: la facoltà del singolo condòmino - esercitabile in ogni tempo - di ottenere, dall'amministratore, l'esibizione dei documenti afferenti la gestione del condominio o di estrarre copia, senza specificarne i motivi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, e che i relativi costi siano stati assunti dai condòmini istanti (Cass. civ. n. 19210/2011).

Un diritto recepito dalla riforma. Si tratta infatti di principi codificati con l'entrata in vigore della legge di riforma della disciplina del condominio (L. n. 220/2012). Nello specifico, il nuovo art. 1130-bis c.c. in materia di rendiconto condominiale (non applicabile rationetemporis al caso in esame) dispone che: "i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarre copia a proprie spese".

È l'interessato a dover chiedere per tempo la documentazione. Tale obbligo, in mancanza di specifica e diversa disposizione di legge o di regolamento che ponga l'obbligo per l'amministratore di inviare senza previa richiesta la documentazione a corredo della convocazione, sussiste anche con riguardo alla documentazione contabile richiesta nello specifico dal condòmino.

Tuttavia,afferma il Tribunale, nel caso in esame lo stesso condòmino non ha chiesto tempestivamente un incontro per poter visionare i bilanci prima dell'assemblea, offrendosi di corrispondere la spese per eventuali copie.

Egli ha invece chiesto tout court all'amministratore di trasmettergli, a spese della collettività condominiale, copie dei bilanci solo 4 giorni prima della data fissata per la partecipazione all'assemblea.

A tale richiesta, peraltro, l'amministratore ha comunque dato risposta, inviando quanto richiesto.

Documentazione che - sottolinea il Tribunale - ha consentito comunque all'attore di poter compiutamente esporre le proprie contestazioni già in sede assembleare e, poi, anche in sede processuale.

Da qui le conclusioni del giudice, che ha respinto l'eccezione sul punto (anche se ha ugualmente annullato la delibera impugnata per altre ragioni): "le modalità e i tempi ristretti con i quali sono state rispettivamente avanzate la richiesta e formulata la risposta, seppur non completa, dell'amministratore, inducono a ritenere che non sia stato violato il diritto del condòmino ad essere informato in guisa conforme ai principi di cui alla citata giurisprudenza".

In altri termini, se da un lato l'amministratore ha il dovere di mettere a disposizione della collettività condominiale la documentazione riguardante la gestione del condòminio, dall'altro lato, non ha alcun obbligo di inviare la documentazione anzidetta di sua iniziativa, senza una richiesta espressa del condòmino interessato.

Ecco cosa succede se l'amministratore nega l'accesso alla documentazione condominiale

Il precedente. La decisione in esame si ricollega in qualche misura ad un'altra recente sentenza sempre della V sezione del Tribunale di Roma (la n. 652 del 14 gennaio 2016), nella quale il giudice ha stabilito che la mancata allegazione dei preventivi di spesa dei lavori da approvare (nel caso di specie, sostituzione della caldaia centrale) non integra alcun vizio tale da invalidare la successiva delibera dell'assemblea, dal momento che nessuna norma prevede la trasmissione dei preventivi ai fini della regolarità della convocazione. Al limite, la mancata allegazione dei preventivi potrebbe avere qualche rilevanza qualora da essa possa derivare, in concreto, una lesione o limitazione al diritto di partecipazione in assemblea con cognizione di causa. Ma anche in questo caso, l'onere della prova graverebbe sempre sul singolo condòmino.

L'amministratore revocato e poi confermato è obbligato a consegnare i documenti,

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 314 dell'11 gennaio 2016
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