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Acqua. Se il depuratore non funziona è legittimo lo sconto sulla bolletta

Se non c'è depuratore non si deve pagare la quota, che è un corrispettivo e non una tassa.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Interessante sentenza del Giudice Di Pace di Savona. E' legittimo lo sconto sulla bolletta se il depuratore non funziona. In assenza di depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento ed è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito.

“Se non c'è depuratore non si deve pagare la quota, che è un corrispettivo e non una tassa”. Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Savona con la sentenza n. 48 del 24 marzo 2017 in merito all'accertamento negativo di debito.

Si ringrazia l'Avvocato Alberto Sambi per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.

I fatti di causa. Tizio, titolare dell'utenza idrica a servizio della sua abitazione, conveniva in giudizio la società Beta che gestisce l'acquedotto e con la quale ha in essere un contratto di fornitura dell'acqua, deducendo che nelle bollette è stato richiesto, tra le altre, il pagamento di una somma a titolo di depurazione acque reflue quando invece detto servizio non risultava attivo.

Inoltre sosteneva di aver provveduto al pagamento delle bollette, per un totale di Euro 278,55, defalcando l'importo corrispondente a detto inesistente servizio; di aver subito l'asportazione, senza nessun avviso, del suo contatore e anche di quello collocato in sua sostituzione per non rimanere privo dell'acqua; di aver ricevuto in data 3 giungo 2015 una richiesta di pagamento relativa a 12 bollette per un totale di Euro 521,00, somma che non avrebbe tenuto conto di quanto già versato. Pertanto l'attore chiedeva al giudice adito l'accertamento negativo del debito in ordine alle somme pretese a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione, la condanna della società convenuta al rimborso della spese sostenute per la sostituzione del contatore.

Costituendosi in giudizio, la società convenuta contestava in toto le pretese dell'attore e chiedeva la chiamata in causa del Comune di Albenga; quest'ultimo, confermava che il depuratore non era stato ancora realizzato ma era solo in fase di progettazione.

Attenzione a questa voce in bolletta: «partite pregresse». È illegittima.

Il precedente del Giudice di Pace di Pozzuoli. Con sentenza n. 2652 del 2013 il giudice ha condannato il Comune a restituire al cittadino la componente tariffaria di depurazione. Tale pronuncia richiama quanto già detto in giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 10958 del 6.5.10) "posto che non trattasi di entrata tributaria, che in quanto tale sarebbe svincolata da un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione del pubblico servizio, bensì di corrispettivo contrattuale dovuto dal fruitore della fornitura idropotabile, in assenza della prestazione consistente nella depurazione dei reflui, il privato contraente non è tenuto alla corresponsione del relativo corrispettivo ed in caso di pagamento è legittimato a richiedere la ripetizione dell'indebito". Di conseguenza, secondo tale precedente, se il servizio idrico, consistente nella somministrazione della risorsa idrica e nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione, manchi di uno dei suoi componenti, il canone relativo al servizio non reso non va pagato.

Al riguardo merita evidenziare quanto già detto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008: “la tariffa del servizio idrico integrato, articolato in tutte le sue componenti – e, quindi, anche quella relativa al servizio di depurazione acqua – ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo”. Pertanto la tariffa stessa è dovuta solo se chi la esige presta effettivamente il servizio per cui è richiesta.

Bollette per il consumo dell'acqua. Sempre più elevate.

Il problema delle fatture nel caso in esame. Nella bollette emesse dalla società convenuta veniva inserita la voce di "Depurazione & Fognatura" (rendendo impossibile capire quanto era, in percentuale, il costo da imputare a ciascuna) senza con ciò rendere edotto l'utente che quanto richiesto non riguardava un servizio che non esiste ma un contributo per finanziare la realizzazione di opere per depurare le acque reflue.

Tale distinzione tra i costi dell'una ("depurazione") e dell'altra ("fognatura") è stata fatta in corso di causa dalla convenuta con un risultato parzialmente diverso (211,33 anziché 242,55) avendo inoltre aggiunto due bollette.

Il ragionamento del Giudice di Pace di Savona. Dall'espletata istruttoria di causa, era alquanto pacifico che il Comune di Albenga, come si evince dalle sue stesse difese, non era ancora dotato di un impianto di depurazione delle acque.

Tutto questo, a parere del giudice, confermava la legittimità del comportamento dell'odierno attore che per 12 volte aveva regolarmente pagato consumi e spese fisse, ma non la quota per la depurazione.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione” (Cass. Civ. 4 giugno 2013 n. 14042).

Ne consegue che se un servizio non viene reso, non se ne può pretendere il corrispettivo.

In conclusione

, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il giudice di Pace di Savona con la pronuncia in commento ha confermato che l'attore nulla deve alla società convenuta per il servizio di depurazione con riferimento alle fatture prodotte in causa.

Inoltre la società convenuta è stata condannata al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 7,00 per l'asporto del contatore e delle spese di lite pari a € 742.25

Si ringrazia l'Avvocato Alberto Sambi per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza

in commento.

Sentenza
Scarica Giudice Di Pace di Savona n. 48 del 24 marzo 2017
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