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Decoro architettonico

Decoro architettonico e la facoltà dei condomini di costruire in sopraelevazione.
 

Decoro architettonico

La nozione dell'aspetto architettonico dell'edificio, contenuta nell'art. 1127 c.c., relativo alla facoltà dei condomini di costruire in sopraelevazione, coinvolge una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico dell'edificio (Cass., sez. 2, n. 1025 del 2004), diversamente il decoro dell'immobile, come richiamato dall'art. 1120 c.c., si esprime nell'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia nell'armonia estetica (Cass., sez. 2, n. 10350 del 2011). Cass. 25 agosto 2016 n. 17350

Il regolamento di condominio di natura contrattuale può legittimamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 c.c., estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/01/2013 Rv. 624984; Sez. 2, Sentenza n. 11121 del 06/10/1999 Rv. 530488; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 8883 del 29/04/2005 (Rv. 582643). Cass. 18 maggio 2016 n. 10272

Il giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell'intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità. Trib. Bari 24 febbraio 2016 n. 1000.

Decoro architettonico nei supercondominii

I rapporti tra l'esecutore delle opere e la pubblica autorità investita della tutela urbanistica non possono interferire negativamente sulle posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall'art. 1120 c.c., comma 2, per la preservazione del decoro architettonico dell'edificio.

Ne consegue che, al fine di accertare la legittimità, ai sensi del citato art. 1120 c.c., comma 2, della innovazione eseguita dal proprietario di un piano o di una porzione di piano, in corrispondenza della sua proprietà esclusiva, è irrilevante che l'autorità preposta alla indicata tutela abbia autorizzato l'opera (v. Cass., S.U., sent. n. 2552 del 1975). Cass. 6 agosto 2014 n. 20985

Ciascun partecipante al condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune. Cass. 30 giugno 2011 n. 14474

In termini concreti l'alterazione del decoro architettonico consiste in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese. Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286

Il decoro architettonico - allorché possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia - è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendano apportare. Cass. 4 aprile 2008 n. 8830

Nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini - che costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile. Cass. 17 ottobre 2007 n. 21835

Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (Cass. 23.10.1993 n. 10513; Cass. 7.12.1994 n. 10507; Cass. 8.6.1995 n. 6496). Cass. 14 dicembre 2005 n. 27551

Il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell'intero fabbricato. Cass. 22 agosto 2003, n. 12343

Aspetto architettonico e decoro architettonico dell'edificio sono concetti differenti? Si ma ?

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