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Non è diffamazione dare del moroso al condomino che non paga le quote

Dare del moroso al condominio che non paga le spese, ecco perchè non si rischia una condanna per diffamazione.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Annullata la condanna perché il fatto non sussiste. Niente diffamazione se il condomino è realmente moroso. Va sempre valutato il contesto in cui sono pronunciate le frasi ritenute diffamatorie. Dare del “moroso” al condomino, durante l'assemblea e in sua assenza, non è diffamazione se l'addebito corrisponde alla realtà o quanto meno si ha ragione di ritenerlo veritiero.

Lo ha stabilito la V Sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 29105/2015 depositata l'8 luglio 2015, ha assolto il presidente di una cooperativa che durante l'assemblea aveva stigmatizzato il comportamento di alcuni soci non in regola con il pagamento delle loro quote.

La suprema Corte ripercorre in parte il ragionamento già seguito in un recente arresto in materia (sentenza n. 46498 dell'11.11.2014, cfr. Condannato per diffamazione il condomino che accusa l'altro di morosità) aggiungendovi alcune importanti novità.

Tutto ruota intorno al diritto di critica, espressione di un giudizio che può anche non essere rigorosamente obiettivo, ma che necessità di un contenuto minimo di verità, consistente almeno nella obiettiva esistenza del fatto su cui si fondano le opinioni espresse, le quali non possono risolversi nella mera denigrazione della persona in quanto tale.

Si tratta del c.d. limite della continenza, oltre il quale la critica rischia di sconfinare nella diffamazione.

I fatti. Il presidente di una cooperativa edilizia viene condannato per diffamazione ex art. 595 c.p. per aver pronunciato delle frasi nel corso di un'assemblea, con le quali criticava il comportamento di alcuni aderenti alla cooperativa, nella circostanza assenti, addebitando loro, tra l'altro,di non aver pagato gli oneri condominiali e, dunque, di “non saper stare in società ed anche in condominio”.

L'imputato ha proposto ricorso contro la condanna, ritenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente tenuto conto del contesto in cui tali frasi erano state pronunciate.

Peraltro, le affermazioni non erano infondate, in quanto era pacifico che i 4 soci non avessero onorato i loro impegni economici, come dimostravano alcuni contenziosi ancora in corso.

La Cassazione ha dato ragione al presidente ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna.

Facendo riferimento al diritto di critica, i giudici di legittimità osservano che, nella fattispecie, va necessariamente considerata una obiettiva conflittualità tra i protagonisti della vicenda, da un lato in ordine alla gestione della cooperativa (quanto alle censure che venivano mosse al presidente e ai soci) e dall'altro a proposito del rispetto delle regole del sodalizio (che il ricorrente riteneva non rispettate dai querelanti).

Da questa angolazione prospettica, il limite della continenza può intendersi superato soltanto “in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressività verbale del soggetto criticato (Cass. civ. n. 15060/2011).

In altri termini, anche in un contesto di forte conflittualità, come può essere quello di un'assemblea di soci o condomini, i giudizi e le valutazioni espresse non possono mai risolversi nella mera denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale, sconfinando in tal caso della diffamazione penalmente rilevante.

Nel caso in esame la reale portata dei termini rivolti dall'imputato alle controparti è stata analizzata dai giudici di merito in maniera non del tutto incoerente. => L'amministratore ruba i miei soldi, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione

Infatti – affermano gli Ermellini - sostenere che qualcuno non rispetta gli obblighi ed i relativi oneri economici assunti nell'aderire ad una cooperativa o in un contesto condominiale è certamente diffamatorio quando il fatto non sia vero, ma non anche quando l'addebito corrisponda alla realtà o, quanto meno, si abbia ragione di ritenerlo veritiero.

E nel caso di specie, risulta accertato che effettivamente i 4 soci non hanno adempiuto al pagamento delle quote di loro spettanza.

In buona sostanza, il presidente della cooperativa ha semplicemente inteso stigmatizzare la condotta di soggetti che, a suo avviso, dimostravano di “non saper stare” in una società o in condominio, non rispettando la prima ed essenziale regola: quella di versare quanto dovuto. In tali affermazioni la Corte non rileva, nel quadro appena descritto, alcuna lesione dell'altrui reputazione.

Da non perdere: Dare della zingara alla tua vicina ti costa 5.700 euro.

Sentenza
Scarica Cassazione penale, n. 29105 dell'8 luglio 2015
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