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La fogna comunale, a causa della piena del fiume, crea danni al conduttore di un locale interrato

Danni a causa del cattivo funzionamento della fogna. Chi paga?
Avv. Alessandro Gallucci 

Il conduttore di un locale, posto al piano interrato, subisce danni al materiale presente in quell’unità immobiliare per l’esercizio della sua attività commerciale a causa del cattivo funzionamento della fogna. Così facendo chiamava in causa il condominio ed il proprietario del locale.

In considerazione di ciò i convenuti chiamavano a loro volta in causa il Comune: a loro dire, infatti, il danno proveniva dalla fogna pubblica.

Il Comune, intervenuto nel giudizio chiamava a in causa il gestore dell’impianto idrico, che poi chiamava in causa le compagine assicuratrici, e comunque eccepiva l’incompetenza del giudice adito: siccome a dire dell’ente locale il danno era stato a sua volta causato dalla piena del fiume, la causa doveva essere instaurata dinanzi al Tribunale regionale per le acque pubbliche. Il Tribunale, pronunciandosi sull’eccezione d’incompetenza, dava ragione al Comune.

Il conduttore contestava questa decisione e proponeva ricorso per Cassazione al fine di definire la questione inerente la competenza: in gergo tecnico proponeva regolamento di competenza.

La Corte di legittimità, chiamata a decidere sulla vicenda, dava ragione all’inquilino: insomma dev’essere il Tribunale ordinario a decidere nel merito della causa.

Si legge in sentenza che “ secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, le acque - nere e meteoriche - convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall’art. 1 del r.d. n. 1775 del 1933, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l’entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36. L’art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 (regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della l. 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. sez. I, 11/01/2001, n. 315)” (Cass. 5 settembre 2012, n. 14883).

Ciò detto, vale la pena ricordare che ai sensi dell’art. 140, R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:

c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:

d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.

Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente legge;

e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774;

f) i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604

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