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Conclusione di un contratto, quando la firma del rappresentante vincola il rappresentato?

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentate.
Avv. Alessandro Gallucci 

Caio, che per motivi di lavoro è poco presente nel comune di residenza, nomina Sempronio suo rappresentante per la locazione di un immobile.

Mevio, che vive lontano dalla città nella quale è proprietario di un appartamento, demanda a Filano il potere di vendere quel bene. (Nullo il contratto di locazione se concluso verbalmente.)

Gli esempi portati sono i più comuni, ma possiamo immaginarne tanti quante sono le occasioni in cui per necessità o per scelta decidiamo di farci rappresentare da qualcuno nella gestione di un affare.

La persona che rappresenta – il rappresentante – agisce in nome e per conto di un'altra persona (o di altre persone, chi conferisce tale potere è il rappresentato); ebbene, la semplice spendita del nome, salvo un caso particolare di cui diremo appresso, è sufficiente per far sorgere l'affidamento dell'altro contraente con la conseguenza che chi agisce senza avere effettivo potere rischia di sentirsi chiamato in causa per il risarcimento dei danni derivanti dalla conclusione di un affare non voluto e non valido per il rappresentato e per i danni occorsi all'altro contraente (cfr. art. 1398 c.c.).

Rappresentanza nella conclusione di affari

Ai sensi dell'art. 1388 c.c.

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

In questo contesto, ricorda l'art. 1392 c.c. la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Tizio deve vendere un mobile di Caio e trova Sempronio quale persona interessata all'acquisto. Poiché per la vendita di beni mobili, in generale, non è necessaria alcuna forma scritta, è sufficiente che Tizio spenda il nome di Caio per la corretta conclusione dell'affare.

Tizio deve vendere un bene immobile di Caio e Sempronio è interessato ad acquisirlo. La procura a vendere dovrà risultare da atto scritto (scrittura privata autenticata o procura notarile). Per la trattativa, però, sarà sufficiente citare questo potere di rappresentanza, senza utilizzare particolari formule sacramentali.

In tal senso la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “l'art. 1388 cod. civ. prevede che “il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato”.

La norma non prescrive ulteriori espressioni oltre quella di “agire in nome e nell'interesse” del rappresentato - cosiddetta contemplatio domini - perché si produca l'efficacia diretta del contratto nei confronti del rappresentato” (Cass. 23 giugno 2014, n. 14215)..

Resta, il diritto del terzo (rispetto al rapporto di rappresentanza) di pretendere che il rappresentante “giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata” (art. 1393 c.c.).

Si badi, però, che – è sempre la Cassazione a parlare – “le norme in tema di rappresentanza non impongono al rappresentante di indicare gli estremi della procura nel contratto concluso in nome e nell'interesse del rappresentato, neppure nel caso di conclusione di contratti a forma vincolata.

La giustificazione dei poteri del rappresentante è prevista dall'art. 1393 cod. civ. come conseguenza della richiesta, che il terzo è facoltizzato a fare in qualsiasi momento (sia prima, sia dopo il contratto), per precostituirsi la prova che l'atto rientra nei poteri conferiti dal rappresentato.

Nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili, poiché la forma della procura deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1392 cod. civ., il terzo ha facoltà di pretendere che il rappresentante gli consegni una copia della procura” (Cass. 23 giugno 2014, n. 14215).

In definitiva:

a) chi agisce in nome e per conto di un'altra persona deve solo avere attenzione a poterlo fare (ossia a compiere atti rientranti nel potere di rappresentanza, verificando che per l'affare che sta andando a concludere la procura abbia la medesima forma del contratto da stipulare);

b) il rappresentante, di sua iniziativa, non è tenuto a mostrare la procura ma deve farlo solamente se richiestogli dall'altro contraente;

c) il contratto concluso senza l'adatta procura può sempre essere ratificato dal rappresentato (cfr. art. 1399 c.c.), ma se tale ratifica manca il rappresentante risponde dei danni verso il terzo ed il rappresentato per l'eccesso di potere.

Una firma può costar caro. I limiti del mandato dell'amministratore di condominio.

Sentenza
Scarica Cass. 23 giugno 2014, n. 14215
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