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In caso di contenzioso tra azienda e condominio, la competenza è del foro del consumatore

Stop al decreto ingiuntivo: competente il giudice del luogo dove ha sede l'ente di gestione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Stop al decreto ingiuntivo: competente il giudice del luogo dove ha sede l'ente di gestione. Non conta il contratto stipulato dall'amministratore, che rappresenta solo i proprietari persone fisiche.

"No al decreto ingiuntivo telematico ottenuto dall'azienda che si proclama creditrice.

E ciò perché il giudice dell'opposizione dichiara la nullità per incompetenza territoriale del giudice del monitorio: le controversie fra condominio e professionista, infatti, spettano al foro del consumatore; non c'è dubbio che l'ente di gestione sia un soggetto cui si applicano le previsione del decreto legislativo 206/05, in quanto l'amministratore agisce comunque in rappresentanza dei singoli proprietari esclusivi e dunque di persone fisiche che operano per scopi estranei a un'attività imprenditoriale o professionale".

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano con la pronuncia n. 9190 del 21 luglio 2016 in merito alla competenza del giudice.

I fatti di causa. La società Beta otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo contro il Condominio recante ingiunzione al pagamento di circa 75 mila euro. Avverso tale decreto, il condominio proponeva opposizione all'ingiunzione eccependo la nullità del decreto per incompetenza per territorio funzionale inderogabile.

Secondo l'opponente condominio, il competente giudice era quello del comune di Pavia quale foro del consumatore, posto che il comune di Voghera, in cui era sito il Condominio, faceva parte della circoscrizione del Tribunale di Pavia.

Il condominio inteso come "consumatore".

Il condominio - in quanto agisce per scopi estranei alla attività commerciale - è un consumatore, essendo del tutto irrilevante che il contratto sia concluso dall'amministratore. Tale principio riviene dalla giurisprudenza consolidata di legittimità ove è stato meglio precisato che al contratto concluso con un soggetto professionista da un amministratore di condominio si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Ciò perché non si potrebbe considerare parte del contratto il condominio, definito, secondo una tradizionale qualificazione giurisprudenziale, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti (Corte di cassazione, con ordinanza n. 10679 del 22 maggio 2015; Cass. civ., sez. 3, ord. 24.07.2001, n. 10086; Cass. civ., sez. 3, 12.01.2005, ord. n. 452).

Tale conclusione rimane così in linea con l'assunto secondo cui gli effetti dell'attività contrattuale compiuta dall'amministratore - ovvero le modificazioni patrimoniali provocate dai rispettivi rapporti obbligatori - vanno riferiti sempre direttamente ai singoli condomini.

Il foro del consumatore. Tale foro ha carattere di esclusività, così come riconosciuto anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (Ord. 5703 del 2014), e che, pertanto, è sufficiente individuare l'ufficio giudiziario presso cui radicare la competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 lett. U), D.Lgs. 206/2005 (il c.d.

Codice del Consumo) ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza, qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso da un giudice diverso da quello ove ho ha sede il consumatore.

In argomento, è stato ulteriormente precisato che il foro del consumatore è da considerarsi esclusivo ed inderogabile anche allorquando la qualità di consumatore è rivestita da un ente di gestione quale il condominio (Trib. di Alessandria, sentenza n. 300 del 18.03.2015).

Il ragionamento del Tribunale di Milano. Il giudice milanese, in perfetta sintonia con il citato orientamento giurisprudenziale, ha avuto modo di precisare cheal contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 bis e seguenti c.c. (norme sui contratti del consumatore), atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Dunque, nel caso di specie, deve certamente concludersi che la presente controversia aveva ad oggetto un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore e, pertanto, vi era la competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore, cioè del luogo di residenza o domicilio del Condominio, che nel caso di specie era situato in Voghera; di talché, la competenza esclusiva ed inderogabile spettava al Tribunale di Pavia. Premesso ciò, l'eccezione di incompetenza è risultata dunque fondata.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Milano con la pronuncia in commento ha accolto l'opposizione del Condominio (eccezione di incompetenza) e per l'effetto ha annullato il decreto ingiuntivo opposto con condanna della società convenuta alle spese a favore del condominio. Quanto al merito, la causa verrà proseguita innanzi al Tribunale competente di Pavia.

Sentenza
Scarica Tribunale di Milano n. 9190 del 21 luglio 2016
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