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Niente IRAP al professionista con un solo dipendente. Una buona notizia anche per gli amministratori di condominio.

L' amministratore di condominio potrà smettere di pagare l'IRAP? Ecco le condizioni.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

L'amministratore di condominio che si avvale di un solo collaboratore, con mansioni generiche di segreteria ed esecutive, potrà smettere di pagare l'IRAP?La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, in merito al requisito dell'autonoma organizzazione, ha stabilito che "il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l'IRAP.

La particolarità della decisione. La presente pronuncia, a prescindere dal tecnicismo utilizzato, può essere molto utile per tutti i professionisti, in particolare per gli amministratori di condominio.

Difatti, diversamente da quanto accade negli studi associati che presuppone l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi e dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze, invece, per quanto riguarda gli amministratori di condominio che utilizzano solo beni strumentali (lo stretto necessario) per l'attività svolta e che si avvalgono di un solo collaboratore con mansioni generiche di segreteria ed esecutive, possono smettere di pagare l'IRAP. La sentenza n°9451/2016 mira a fare chiarezza sulla definizione di “organizzazione autonoma” perché chiede di verificare quale tipologia di attività svolge il dipendente.

Per non pagare l'imposta, quest'ultimo deve svolgere attività generiche e non simili a quella del titolare.

Ecco perchè l'amministratore con una certa struttura organizzativa paga l'irap.

I fatti di causa e il quesito sottoposto alle Sezioni Unite. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva riconosciuto a Tizio (Avvocato) il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004.

Secondo il ragionamento del giudice del gravame, nello svolgimento dell'attività professionale, il contribuente si avvaleva solo di un dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimi e, pertanto, veniva appurato che la presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costitutiva autonoma organizzazione ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 446/97. Per tali motivi, l'Agenzia dell'Entrate aveva impugnato tale sentenza in Cassazione.

Con successiva ordinanza interlocutoria, del 13 marzo 2015, n. 5040, la Sezione Quinta della Corte aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: se il professionista con un solo dipendente, magari part time, è assoggettabile, automaticamente, all'imposta regionale sulle attività produttive, oppure se il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione è da escludere quando il lavoratore svolga mansioni meramente esecutive, tanto non contribuire significativamente alla produzione di reddito.

Il problema della vicenda: l'IRAP e la sua applicazione all'autonoma organizzazione. Preliminarmente è opportuno precisare che L'IRAP, ovvero imposta regionale sulle attività produttive, è un'imposta che colpisce il valore della produzione realizzato dalle aziende.

Per valore della produzione si intende la differenza tra i ricavi ed i costi che contraddistinguono la gestione caratteristica, cioè il core business per il quale l'azienda è stata costituita e lavora.

Per quanto riguarda l'applicabilità di tale imposta nei confronti dei professionisti, il D.Lgs 446/1997, in maniera poco chiara, aveva delineato dei parametri: l'art. 2, comma 1, prevedeva che il “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.

Quindi secondo il D.Lgs 446/1997, i professionisti pagano l'IRAP quando l'attività è esercitata abitualmente; è organizzata in modo autonomo con organizzazione stabile; è diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Il contrasto giurisprudenziale e il ragionamento della Cassazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame, sono intervenute a dirimere un contrasto esistente nella giurisprudenza con riguardo al presupposto dell'IRAP e, in particolare, al concetto di "autonoma organizzazione".

Difatti, secondo un primo orientamento più radicato, la presenza anche di un solo dipendente, anche se part time ovvero addetto a mansioni generiche, determinerebbe di per sé l'assoggettamento all'imposta; un orientamento più recente ritiene invece necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva al fine di verificare la ricorrenza del presupposto stesso.

Ora, con riguardo al requisito dell'autonoma organizzazione nel presupposto dell'IRAP, le Sezioni Unite della Cassazione condividono i principi e, più complessivamente, l'impianto ricostruttivo fornito con la sentenza capofila dell'orientamento maturato nel 2007 nella sezione tributaria, secondo cui: "A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo […] è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non "autonomamente organizzata".

Le conclusioni e il principio di diritto. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, si evidenzia che il presupposto impositivo dell'Irap, cioè il requisito dell'autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive; sicché, al fine di verificare l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, è «necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva».

Quindi il professionista che disponga di un dipendente con mansioni di segreteria o meramente esecutive non deve pagare l'IRAP. Per le ragioni esposte, il ricorso del Fisco è stato rigettato.

Come richiedere i rimborsi. Per ricevere il rimborso è opportuno presentare l'istanza i 48 mesidalla data di effettuazione del pagamento di cui si chiedere il rimborso. Onere del contribuente dimostrare e provare i fatti che fondano il diritto al rimborso.

In riferimento alla applicazione dell'Irap nei confronti degli studi di amministrazione condominiale ricordiamo che la Commissione Tributaria Regionale della Liguria,sezione VIII, con sentenza del 28/06/2004, n. 4, ha determinato positivamente la tassazione dell'attività dell'amministratore di condomini, qualora siffatta attività sia impiegata verso un numero considerevole di condomini, implicante, inevitabilmente, un'organizzazione sistematica di capitali ovvero di dipendenti.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 10 maggio 2016, n. 9451
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