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Fumi e rumori, i limiti normativi hanno carattere indicativo e l'intollerabilità va valutata caso per caso

Distinzione tra immissioni ed emissioni e parametri normativi di riferimento e normale tollerabilità
Avv. Alessandro Gallucci 

Con una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione, la n. 8367 dello scorso 12 aprile, torna ad occuparsi più da vicino, in relazione all’art. 844 c.c., del concetto di immissioni, intollerabilità e conseguenze nel caso si superamento delle soglie fissate dalla legge.

Che cosa dice la norma citata? Ai sensi dell’art. 844 c.c.:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Nell’affrontare la vicenda delle immissioni la Corte ha effettuato una specifica distinzione tra immissioni ed emissioni e parametri normativi di riferimento e normale tollerabilità.

Il tutto sostanzialmente per dimostrare che una cosa è il contenuto dell’art. 844 c.c. che ha come specifico riferimento l’ambito dei rapporti tra privati e le facoltà di godimento della proprietà, altra cosa le normative sui limiti di tollerabilità ambientale che mirano a tutelare interessi pubblici.

In tal senso, censurando le decisioni cui era giunta la Corte d’appello nella sentenza impugnata, gli ermellini hanno specificato che i giudici d’appello “ nell'attribuire decisiva rilevanza ai limiti di tollerabilità ambientale previsti dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, non hanno tenuto conto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, v. Cass. nn. 6223/02, 1151/03, 2166/06), secondo cui, perseguendo tali disposizioni interessi pubblici e di tutela ambientale, dirette a contenere la diffusività verso una cerchia indeterminata di persone e non, specificamente, verso il fondo del vicino, fissano soltanto dei limiti minimi di accettabilità dei rumori, la cui osservanza tuttavia, sul piano civilistico, agli effetti dell'art. 844 c.c., non può essere dirimente, dovendo tenersi conto a tal fine della più diretta e continua esposizione dei soggetti passivi, in ragione della vicinanza tra il fondo di provenienza e quello di ricezione, con conseguente necessità di una accurata indagine diretta ad accertarne, secondo la particolarità della situazione concreta, la normale tollerabilità.

Ulteriore palese errore in cui è incorsa la corte di merito è consistito nell'essersi discostata dal parere del c.t.u., che aveva ritenuto anche superati i suddetti limiti normativi, in ragione della destinazione urbanistica abitativa della zona, ritenendo al riguardo applicabili quelli più favorevoli alla convenuta, in ragione della destinazione industriale del fondo di provenienza dei rumori, senza tener conto che il fenomeno in considerazione, agli effetti dell'art. 844 c.c., non è dato dalle "emissioni" (rilevanti ai diversi fini della generalizzata accettabilità ambientale), bensii dalle "immissioni", con la conseguenza che la valutazione della normale tollerabilità, intesa quale limite legale all'esercizio delle facoltà di godimento della proprietaa immobiliare, non può che essere riferita al luogo in cui le "propagazioni" vengano percepite da coloro che fruiscono del bene, in conformità alla destinazione propria dello stesso, e non anche alla relativa fonte di provenienza” (Cass. 12 aprile 2011 n. 8367).

In sintesi: la sopportabilità delle immissioni in un fondo va sempre valutata con specifico riferimento alla situazione fattuale.

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