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Operazione “conti trasparenti”: anche il singolo condòmino può chiedere l'estratto conto direttamente in banca

Il condomino ha accesso al conto corrente condominiale direttamente in banca.
Ivan Meo 

Le modifiche introdotte dalla Riforma

Va premesso che già costante giurisprudenza di merito (Tribunale Milano,9 settembre 1991; Tribunale Torino,3 maggio 2000; Tribunale di Salerno, il 3 maggio 2011)aveva già stabilito che "il singolo condomino ha un diritto soggettivo a vedere versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al condominio e non personalmente all'amministratore, ed a conoscere l'entità degli interessi che maturino a suo favore".

Anche la Cassazione (sentenza 10 maggio 2012, n. 7162), ha sostenuto che "l'amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su separato conto corrente intestato al condominio per evitare confusioni tra patrimoni e per esigenze di trasparenza e di informazione".

Orientamento confermato anche dalla dottrina che ha precisato che: "l'amministratore è tenuto ad una gestione patrimoniale dell'ente separata da quella personale, facendo affluire i fondi condominiali su un conto corrente dedicato, ed alla fine del proprio management è obbligato a consegnare tutto quanto ha ricevuto in conseguenza del mandato, ivi compreso il denaro del condominio" (GUIDA G. La responsabilità gestoria dell'amministratore, in Imm. e prop. n. 5/2012).

Il legislatore approfittando della riforma, ha recepito questi principi stabilendo l'obbligo di apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al condominio con diritto dei condomini di chiedere, tramite l'amministratore ed a proprie spese, copia della rendicontazione periodica. (art.1129, n.7, cod. civ.)

Alcune problematiche inerenti l'accesso al conto corrente condominiale

a) limiti di accesso ai documenti bancari.
Alla luce delle nuove novità introdotte ci si è chiesti quali sono i limiti di accesso ai documenti bancari. Vanno fatte alcune precisazioni:

  • sarà pur sempre l'amministratore ad avere la gestione diretta del conto corrente condominiale;
  • in ogni caso essendo i condomini, titolari dei poteri di vigilanza e controllo, non vi sarà nessuna ragione ad impedire di esercitare tali attività, purché vengano effettuate seguendo un principio di correttezza e non intralcino l'amministrazione.

b) chi è legittimato ad accedere direttamente ai conti del proprio condominio?
A tale domanda ha risposto il TAR Lazio che ha stabilito: il singolo condominio, anche se autorizzato dall'assemblea, non può direttamente rivolgersi alla banca per prendere visione del conto corrente condominiale, in quanto il singolo condomino è estraneo al rapporto contrattuale sorto tra l'amministratore e l'istituto bancario. Questo è stato stabilito in merito ad una causa proposta da un condomino nei confronti di Poste Italiane che si rifiutarono di far accedere il singolo condomino all'estratto del conto corrente intestato al condominio, in quanto il diritto d'accesso è recessivo rispetto al diritto alla riservatezza, ex art. 22 legge n. 241/90.( cfr.T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2002, n. 1294).

La decisione dell' all'Arbitrato Bancario Finanziario

Ma la stessa questione è stata riproposta recentemente all'Arbitrato Bancario Finanziario, che si è espresso sulla questione dopo un ricorso presentato da una condomina, rappresentata dal movimento per la difesa del cittadino, che ha chiesto che sia imposta alla banca la consegna della documentazione relativa al conto corrente intestato al condominio. L'istituto bancario si è rifiutato di adempiere alla richiesta affermando che "in osservanza della privacy gli estratti conto non possono essere rilasciati a chi non sia intestatario del conto, ritenendo tale solo il condominio nella persona dell'amministratore quale legittimo rappresentante.

Inoltre l'amministratore, tramite il suo legale, ha inviato una lettera alla banca in cui ha vietato di consegnare gli estratti conto, ribadendo che i singoli condomini possono chiedere gli estratti conto unicamente all'amministratore, ma non alla banca.

Il Collegio dell' Arbitrato Bancario Finanziario invece ha invece confermato il proprio orientamento già espresso nella decisione n. 814 del 19 aprile 2011, aderendo alla giurisprudenza di Cassazione che ha qualificato "il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini", sicché "l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale" ( Cass. 21 gennaio 2010, n. 1011).

Ma non solo, viene riportato anche un orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno 30/07/2007) ove si legge che "ogni condomino, in quanto "cliente" [?] deve aver diritto di ottenere direttamente dall'istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto".

Per tali motivi il Collegio ha respinto anche l'obiezione sollevata dalla banca precisando che, per quanto sia "la banca è tenuta a dare l'informazione richiesta, non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o, come in questo caso, all'ABF, perché la svincoli dal segreto bancario. [?] il condomino che sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del condominio.

Il diritto del condomino all'informazione, da un lato, appartiene alla sua sfera giuridica".

Sulla base di queste argomentazioni, il Collegio dell'ABF ha confermato il principio secondo cui ogni condomino deve avere diritto di ottenere direttamente dall'istituto bancario la consegna di copia degli estratti di conto corrente intestato al condominio nel quale abita.

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