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Incompatibilità. L'amministratore di condominio non può insegnare

Condannato il professore che senza autorizzazione svolgeva l'attività di amministratore.
Ivan Meo 

Condannato il professore che, senza autorizzazione, svolgeva contestualmente l'attività di ingegnere e di amministratore di condominio. Il docente dovrà risarcire il danno, per tutti i compensi guadagnati senza il consenso dell'Amministrazione.

I fatti. La Procura erariale, in seguito ad una segnalazione effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale, avvia le indagini su un docente di costruzioni, tecnologia delle costruzioni e Disegno Tecnico che prestava il proprio insegnamento presso un istituto superiore. Nel caso di specie il professore, oltre a svolgere l'attività di insegnante, si occupava di altre due distinte attività:

· quella di amministratore per conto di numerosi condomini situati nella Provincia di Pisa;

· quella di libera professione (ingegnere).

Infatti, dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria Pisa, si è accertato che il professore è titolare di partita IVA, per lo svolgimento dell'attività “Studi di ingegneria”, oltre ad essere iscritto ad una associazione di amministratori di condominio.

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Le attività venivano svolte contestualmente senza una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, trasgredendo così ai suoi doveri d'ufficio, in quanto ai sensi dell'art. 508 del D.lgs. n. 297/1994 “ è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.

Tutto ciò tende a garantire il proficuo svolgimento delle mansioni dei pubblici dipendenti, i quali prima devono impegnarsi ad assicurare il buon andamento degli uffici e poi sotto il controllo dell'Amministrazione possono essere autorizzati ad esercitare altre attività professionali.

Su quest'ultimo punto il docente, nel corso dell'attività istruttoria, ha dichiarato alla Guardia di Finanza di aver “sempre considerato l'attività di amministratore in subordine a quella di ingegnere, ovvero che quella di ingegnere mi consentisse, tra le altre, più prettamente e specificatamente di occuparmi di problematiche e attività nel settore immobiliare quale è quella di amministratore di condomini”.

La decisione. La Corte dei conti, con sentenza deposita l'8 settembre 2014 n. 159 ha stabilito che gli insegnanti non possono svolgere attività di amministratore condominiale, se iscritti ad un ordine professionale, stabilendo in nesso causale tra la condotta del docente e l'evento dannoso.

I Giudici hanno quindi condannato il docente-amministratore a rifondere 59.200 euro di danno erariale in quanto il docente svolgeva attività di amministratore condominiale e di ingegnere, senza neppure averlo comunicato al preside che può autorizzare una attività "extra" solo se si arrechi pregiudizio a quella di docente (articolo 508 del Dlgs 297/1994).

I precedenti. La fattispecie esaminata è stata oggetto anche di alcuni precedenti giurisprudenziali. Sia la giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n.487 del 29 luglio 1991) che quella giurisprudenza contabile (Sez.II n.299 del 2 agosto 2010) prevede una preventiva autorizzazione.

Infatti, la disciplina dettata per il personale docente ex art. 508 del D.lgs. n.297/94 individua compiutamente le incompatibilità già oggetto, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in genere ex dell'art. 58 del D.lgs. n.29/93, testo poi riprodotto nell'art. 53 del D.lgs. 165/01.

Ciò premesso la giurisprudenza afferma che “per professione deve intendersi, secondo la comune accezione del termine, un'attività esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno – potendosi solo distinguere tra professioni regolamentate dalla legge e non – non appare possibile sostenere che un'abituale e continuativa attività di amministratore di condomini non costituisca appunto una professione”.

L'attività retribuita di amministratore di condomini costituisce esercizio di libera professione consentita al personale docente delle scuole statali, a norma del comma 15 dell'art. 508 d.lg. n. 297 del 1994, soltanto dietro autorizzazione del direttore didattico o del preside; pertanto, lo svolgimento di essa senza tale autorizzazione configura violazione degli obblighi d'ufficio produttiva di danno erariale”.

In sintesi, la carenza di autorizzazione per entrambe le prestazioni extra-scolastiche impedisce la legittima percezione dei compensi, circostanza colpevolmente ignorata dalla parte convenuta che svolgeva attività extra-scolastiche almeno fin dal 1994.

Scarica Corte dei Conti 8 settembre 2014 n.159
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