Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Amministratore di condominio condannato. Impossibile esercitare la funzione. Arrivano le prime applicazione della Riforma.

Se non si possiedono i requesiti non si può svolgere l'attività di amministratore.
Avv. Mauro Blonda 

L'amministratore di condominio deve possedere i requisiti indicati dalla legge sia prima della sua nomina che durante l'incarico ed il venir meno di uno di essi ne determina la cessazione.

Decaduto dalla carica l'amministratore condannato. Il Tribunale di Sciacca, con provvedimento del 16/06/2014 ed accogliendo il ricorso presentato in via d'urgenza dal nuovo amministratore di un condominio, ha confermato la decadenza dalla carica del vecchio amministratore poiché condannato con sentenza definitiva per il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali.

Ciò poiché tale reato, come correttamente rilevato dal Tribunale, costituisce "un'ipotesi speciale di appropriazione indebita", che a sua volta, in quanto classico caso di reato contro il patrimonio, rende impossibile per colui che ne venga condannato essere nominato amministratore di condominio.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 71 bis delle disp. att. cod. civ. (introdotto dall'art. 25 della L. n. 220 dell'11/12/2012, cd. Riforma del condominio), uno dei motivi ostativi all'assunzione o la conservazione della carica di amministratore è l'aver riportato una condanna per uno tra i reati ivi elencati, tra cui vi sono appunto i reati contro il patrimonio.

La carica di amministratore dopo la riforma del condominio. Recita infatti tale norma: "Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro? b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni".

Oltre a questo vi sono poi altri requisiti (cui corrispondono, ove non posseduti, altrettanti motivi di incompatibilità con la carica di amministratore) concernenti la persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore: questa, ad esempio, deve avere il godimento dei diritti civili (lett. A), non dev'essere stata interdetta né inabilitata (lett.

D), deve possedere per lo meno il diploma di scuola media superiore, non dev'essere stata protestata.

Insomma, il Legislatore ha inteso restringere il numero dei soggetti cui affidare l'incarico di amministratore di condomino e soprattutto evitare che persone dalla condotta di vita non irreprensibile possano essere chiamati a svolgere un incarico di particolare importanza per la vita di un numero a volte anche cospicuo di persone e famiglie.

Per tale ragione si è ritenuto necessario che egli sia una persona onesta (o quantomeno non dichiaratamente disonesta) e preparata: un ulteriore requisito, infatti, è rappresentato dall'obbligo di frequenza di appositi corsi di formazione, sia prima che durante l'assunzione dell'incarico (tale obbligo esiste per tutti, esclusi coloro che svolgono l'attività solo per il proprio condominio).

Il possesso dei requisiti quale condizione di incompatibilità anche sopravvenuta? Ma che succede se un amministratore già in carica perde il possesso di uno o più dei requisiti indicati dall'art. 71 bis disp. att. cod. civ.?

La risposta la fornisce lo stesso art. 71 bis, il cui comma 4 dispone che "la perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico".

Quindi l'amministratore di condominio deve possedere i requisiti indicati dalla legge sia prima della sua nomina che durante l'incarico ed il venir meno di uno di essi ne determina la cessazione.

Correttamente ha quindi operato il Giudice che, rigettando le eccezioni sollevate dall'amministratore destituito successivamente alla sua condanna, ha ritenuto questa una "causa ostativa allo svolgimento dell'incarico di amministratore di condomino" (Tribunale di Sciacca, sent. del 05-16/06/2014), ciò anche laddove, come nel caso giudicato, la nomina era regolare da ogni altro punto di vista (quorum e delibera assembleare).

D'ora in poi, quindi, via gli amministratori spregiudicati (e pregiudicati?) dai condomìni e largo invece a gente qualificata e dalla fedina penale illibata, così come richiesto per ogni carica elettiva e per chiunque venga chiamato a svolgere le funzioni di gestore di beni altrui, dagli amministratori pubblici (si pensi alle novità introdotte con la cd. Legge Severino) in giù.

Sentenza
Scarica Ordinanza del Tribunale di Sciacca del 16.6.14
  1. in evidenza

Dello stesso argomento