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Ecobonus condominio. L'Agenzia delle Entrate «apre» alla banche, intermediari finanziari e imprese edili

I chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate. Ok alla cessione anche alle banche. La scheda di lettura.
Redazione Condominioweb.com 

L'ecobonus sui lavori condominiali può essere ceduto anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili.

Ecobonus in condominio anche per gli incapienti. Cessione della detrazione anche a banche

Il chiarimento arriva il 28 agosto 2017 ed è stato pubblicato il nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (n. 165110/2017) che sostituisce quello dello scorso 8 giugno a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 4-bis del decreto legge 50/2017 convertito nella legge 96/2017.

Preliminarmente è opportuno precisare chela legge di bilancio 2017 ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d'imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d'imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Premesso quanto esposto, adesso gli incapienti (beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area) possono cedere il credito relativo all'ecobonus sui lavori condominiali a banche e intermediari finanziari.

Una possibilità riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

È la principale indicazione contenuta nel nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017 n. 165110 che sostituisce quello dell'8 giugno 2017 n. 108577, a seguito delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva.

Ecobonus e cessione del credito.

Scheda di lettura

Soggetti legittimati

Il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell'imposta.

La possibilità di cedere il credito, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione; i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

Disponibilità del credito

Il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Misura della cessione del credito

Il credito d'imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura:

a) 70%, per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio;

b) 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi.

c) la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

d) I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Adempimenti per la cessione del credito

Se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condomino che cede il credito d'imposta deve comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione e l'accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'amministratore del condominio, a sua volta:

1. Comunica annualmente all'Agenzia delle entrate (negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata) l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Consegna (successivamente) al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Condominio Minimo

In questo caso i condomini che, non avendo l'obbligo di nominare l'amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito d'imposta incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.

Cassetto Fiscale

Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui attribuito deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

Questa rende visibile nel Cassetto fiscale del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest'ultimo accettato.

Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel "Cassetto fiscale" del cedente.

Utilizzo del credito d'imposta in compensazione

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia. La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Con successiva risoluzione l'Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.

I controlli

L'amministrazione finanziaria qualora accerti:

§ La mancanza, anche parziale, in capo al condomino dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del condomino stesso, maggiorato di interessi e sanzioni.

§ L'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

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