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Se l'assemblea delibera sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, sostituendola con altra, viene meno la materia del contendere.

Cessa la materia del contendere se la delibera impugnata viene riapprovata dall'assemblea.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

In tema d'impugnazione delle delibere condominiali, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea abbia deliberato nuovamente sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, sostituendola con altra deliberazione.

Il Giudice ha confermato altresì la necessità del voto unanime per poter derogare alle norme generali di ripartizione delle spese. È nulla, pertanto, la delibera adottata solo a maggioranza dei voti riguardo ai criteri di riparto delle spese, qualora deroghi alle previsioni degli artt. 1123 e 1126 c.c.

La sentenza che si annota ribadisce i casi in cui il Giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere in presenza di una delibera impugnata e successivamente revocata dalla stessa assemblea condominiale. Una questione da noi già affrontata nell'articolo Cessa la materia del contendere se la delibera impugnata viene riapprovata dall'assemblea.

Il caso - Una condomina citava in giudizio il Condominio per l'annullamento della delibera assembleare in ordine alla ripartizione delle spese per i danni subiti da alcuni immobili a causa di infiltrazioni d'acqua, adottata in esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

La predetta deliberazione era stata adottata derogando la normativa prevista in tema di ripartizione delle spese comuni, con voto contrario della condomina attrice. Nelle more del giudizio, però, l'assemblea revocava formalmente la delibera impugnata, sostituendola con altra deliberazione che disponeva la ripartizione delle spese in conformità a quanto previsto dagli artt. 1123 e 1126 c.c..

La sostituzione della delibera impugnata determina la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale romano ha sancito la cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera impugnata era stata revocata formalmente da una delibera successiva ad essa.

Richiamando la giurisprudenza ormai consolidata in materia, il giudice ha applicato in via analogica la disciplina delle società per azioni, ossia l'art. 2377 c.c. ultimo comma, secondo il quale l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.

Competenza dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese. Il Tribunale non si è fermato al principio di diritto anzidetto, affrontando anche il tema della deroga ai criteri generali di ripartizione delle spese condominiali sanciti dagli art. 1123 e ss c.c. il giudice ha chiarito che, in materia, le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti ex lege, che non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, in quanto tali deroghe incidono sul diritto individuale del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale, in misura non superiore a quelle dovute per legge.

A tale principio si può derogare solo attraverso una convezione alla quale espressamente lo stesso aderisca.

Di conseguenza, come ribadito anche dalla giurisprudenza della cassazione (sentenza 2301 del 2001), le delibere adottate derogando ai criteri legali, senza il consenso unanime dei condominio, sono da dichiarare nulle.

Serve l'unanimità per derogare alla regole di riparto delle spese comuni. La sentenza in commento rimarca i limiti che esistono nei poteri dell'assemblea condominiale attribuiti dall'art. 1135 c.c., tra i quali non è previsto il potere di stabilire o modificare i criteri di riparto delle spese in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1123 c.c., ossia derogando al principio generale di ripartizione alle tabelle millesimali. Tale deroga è consentita solo con l'accordo unanime di tutti i condomini interessati.

In difetto, la relativa deliberazione è nulla e potrà essere impugnata da qualunque interessato e senza limiti di tempo.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 276 del 12 dicembre 2013
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