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Per la casa-vacanze nel condominio non è necessaria l'approvazione preventiva dell'assemblea

Attività ricettiva di “casa-vacanze” all'interno del condominio.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Chi vuole avviare un'attività ricettiva di "casa-vacanze" all'interno del condominio può farlo anche senza l'approvazione dell'assemblea, in quanto tale attività non comporta una variazione della destinazione d'uso dell'immobile e non è, di per sé, idonea a recare pregiudizio agli altri condomini.

Così ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17745 del 26 settembre 2016, che torna ad affrontare un fenomeno, quello delle attività ricettive in condominio, in costante crescita che, però, incontra spesso la resistenza degli altri condomini dello stabile.

È possibile che il regolamento condominiale di natura contrattuale, cioè adottato in via di accordo tra i condomini, preveda divieti e limitazioni alle destinazioni d'uso dei singoli appartamenti;.

Tuttavia, tali limitazioni devono essere espresse, non potendo desumere in via interpretativa alcuna limitazione aggiuntiva.

Ne consegue che in assenza di un divieto specifico, le attività di "casa-vacanze" e B&B possono essere tranquillamente esercitate all'interno del condominio.

La decisione in commento si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che già con sentenza n. 24727/2014 aveva chiarito che l'attività di affittacamere è legittima in quanto non stravolge la destinazione a civile abitazione dei locali, che al contrario ne è il presupposto.

Il caso - Un condomino agisce in giudizio chiedendo al Tribunale di far cessare l'attività di "casa vacanze in forma non imprenditoriale" avviata dai suoi vicini, in quanto vietata dal regolamento di condominio, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n. 17745 del 26 settembre 2016
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