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Caduta di una bambina nel vano ascensore di un palazzo: ne rispondono anche i proprietari delle altre scale

Decisivo, secondo i giudici , il fatto che i condomini ricorrenti non si siano costituiti nel giudizio concluso con la condanna al risarcimento dei danni del Condominio.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

I fatti - I ricorrenti si erano rivolti al Tribunale esponendo che con sentenza del 2006, passata in giudicato, il Condominio era stato condannato a risarcire il danno patito da una bambina caduta nella cassa dell'ascensore, a causa dell'apertura delle porte fuori dal piano in assenza dei meccanismi di sicurezza.

Da tale sentenza derivava la responsabilità solidale di tutti i condomini, nonostante l'ascensore servisse unicamente una delle quattro scale autonome di cui era composto l'edificio condominiale.

I ricorrenti chiedevano dunque che fosse accertata l'esistenza di un condominio parziale, costituito da quattro palazzine con accessi indipendenti, con conseguente esonero delle altre tre scale dal risarcimento del danno nei confronti della minore.

La domanda è stata respinta dal Tribunale; decisione confermata anche dalla Corte d'Appello con la sentenza in commento.

Decisivo, secondo i giudici territoriali, il fatto che i condomini ricorrenti non si siano costituiti nel giudizio concluso con la condanna al risarcimento dei danni del Condominio, né abbiano proposto ricorso contro tale sentenza, ormai passata in giudicato.

Il Collegio ricorda anzitutto che il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini. Da ciò consegue che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale.

Proprio in considerazione della natura del condominio, mero ente di gestione, in ambito processuale, infatti, i singoli condomini devono considerarsi non terzi, ma parti originarie e dunque possono:

  • intervenire nel giudizio per la difesa dei propri diritti sulle parti comuni, anche quando la stessa sia stata già assunta dall'amministratore;
  • ricorrere all'autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell'amministratore, sia allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio;
  • esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell'amministratore, impugnando direttamente la sentenza, anche quando a portare avanti la causa è stato l'amministratore quale rappresentante del condominio.

Il condominio è custode delle parti comuni. La responsabilità concorrente con il condomino

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Corte d'Appello di Napoli n. 2798 del 2017
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