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laur31

Fumo di sigaretta nell'ascensore e parti comuni

Salve a tutti, sono nuova del forum, ho visto che si è già trattato l'argomento "fumo nelle parti comuni" ma non ho trovato risposta al mio problema, quindi chiedo anticipatamente scusa se apro una nuova discussione in merito.

Vivo da 1 anno e 2 mesi in un condominio di 4 piani, in cui vivono altre 7 famiglie, abbiamo l'amministratore di condominio e il problema è il seguente:

la maggior parte dei condomini sono fumatori e hanno l'abitudine di fumare sia nell'ascensore che nel vano scale rendendo l'aria degli ambienti irrespirabile.il problema è che sono un soggetto asmatico e vivendo al terzo piano spesso non posso nemmeno usare l'ascensore. In più le finestre dei pianerottoli sono molto piccole e nonostante siano eternamente aperte, raffreddando anche gli ambienti, risultano insufficienti al ricambio dell'aria. Ho fatto presente la cosa all'amministratrice circa 4 volte nell'arco dell'anno, la prima volta mi ha risposto che "i fumatori in questione sono brave persone" (mai messo in dubbio la cosa...) e le altre volte mi ha ignorata alla grande. Io non so più che fare, l'odore arriva anche nel mio salotto.

Altro problema è l'immondizia, le scarpe e altri oggetti personali lasciati in giro sempre per le scale e a volte nell'ascensore per giorni interi lasciando odori sgradevoli per tutto i palazzo. l'amministratrice è amica della maggioranza quindi si rifiuta di fare qualcosa.

come posso agire per far valere i miei diritti? grazie

ciao

semplicemente chiedendo all'amministratore di far rispettare il regolamento di condominio. Ma se tranne tu. tutti gli altri sono d'accordo nel fumare, riporre le scarpe fuori della porta, ecc. .... lotti contro dei mulini a vento.

ciao Tullio

 

vado a mente. Ma se il fabbricato è tutto a destinazione abitativa e non ci sono dipendenti, mi pare non ci sia l'obbligatorietà. Riccrdo male ?

Il primo allegato che ho postato non parla di dipendenti ma solamente della tutela della salute;

 

... Ma il magistrato foggiano non ha inteso accogliere tale tesi , affermando, invece, nella propria pronuncia, come la tutela della salute rappresenti un diritto primario e assoluto dell'individuo, riconosciuto dall'art. 32 della stessa Costituzione.

Del resto - ha evidenziato in sentenza il Giudice di Pace di Foggia -la nocività del fumo passivo è stata riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale sin dal 1991, e più di recente, nel 2002, perfino il Tribunale di Milano ha riconosciuto, per la prima volta, il fumo passivo come causa di morte.

Sul tema interviene altresì l'avv. Eugenio Gargiulo, il quale, nel commentare la recente importante sentenza, spiega che da quando, a partire dal 10 gennaio 2005, è definitivamente entrata in vigore la nuova disciplina in materia di divieto di fumo, di cui alla Legge 16 gennaio 2003 n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, non è più possibile "fumare" nemmeno negli spazi comuni condominiali ed, in particolar modo, ed a maggior ragione, in spazi angusti, come gli ascensori.

...

grazie a tutti per le vostre risposte, approfitto per sottolineare che il mio problema è proprio dato dal fatto che l'amministratrice non accoglie i miei reclami.le ho mandato anche una raccomandata, ma nulla. mi ha solo fatta richiamare dalla segretaria per ricordarmi di pagare la rata condominiale che a questo punto da 2 mesi non ho più pagato, dato che non posso praticamente più usufruire degli spazi comuni come gli altri condomini.grazie ancora

Come fare applicare il divieto

Negli uffici e strutture private (aziende, ristoranti, bar...):

Ci si può rivolgere all'addetto alla vigilanza (il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento, di assenza della persona di riferimento si può chiedere l'intervento della polizia amministrativa locale (es. Vigili urbani) o di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (es. polizia, carabinieri, guardia di finanza, funzionario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL) o delle guardie giurate della struttura adibite all'incarico.

 

Ammontare della sanzione:

Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 311/2004) la sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti

[Fonte >>> --link_rimosso-- ]

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