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I Comuni non possono chiedere prestazioni economiche per attivare l'acqua negli appartamenti dei cittadini.

Per l'attivazione dell'utenza idrica non è dovuto il diritto fisso al Comune.
Redazione Condominioweb.com 

La Corte di Cassazione (ordinanza depositata 7 giugno 2017 n. 14143) ha precisato che è illegittimo il potere dell'ente di pretendere dai cittadini-utenti una prestazione pecuniaria di un determinato importo quale corrispettivo dovuto per il godimento di un pubblico servizio quale quello idrico.

La vicenda in esame. La questionetraeva origine dal un procedimento tra Tizio, Caio e il Comune avente ad oggetto l'accertamento circa la richiesta della titolare di una utenza di servizio idrico della non debenza di “diritto fisso” richiesto dal Comune. La domanda veniva rigettata dal Giudice di Pace. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno. Il giudice in esame (in grado di appello) accoglieva l'impugnativa.

A questo punto, il Comune ha proposto ricorso per cassazione precisando che gestisce il servizio idrico, determinando le relative tariffe nel pieno rispetto della normativa in vigore; inoltre, a parere del Comune ricorrente, il giudice di appello, valutando illegittimo il diritto fisso in esame, avrebbe dovuto disapplicare varie delibere comunali e la stessa delibera del CIPE n. 131 del 2002, che ne costituisce il fondamento.

Non sussiste alcun obbligo per l'utente di effettuare l'autolettura

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Dall'espletata istruttoria, veniva osservato che proprio dalla parte di delibera n. 55 del 2002, riportata nello stesso ricorso emergeva che l'importo fisso fognatura e depurazione era composto da voci del tutto estranee ai consumi di acqua/ e relative invece ad altri parametri (numero addetti, superficie edificata/ ecc.),non contemplati dalla predetta delibera del CIPE n. 131 del 2002. Premesso ciò, secondo i giudici di legittimità, la debenza del diritto fisso “fogne e depurazioni” attiene al rapporto di utenza del servizio idrico integrato inquadrabile nei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura dell'erogatore.Di talché in tema di corrispettivo dovuto per il godimento di un pubblico servizio, la posizione del privato assume la natura di diritto soggettivo, tutelabile dinnanzi al giudice ordinario, per quanto attiene all'accertamento della inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato importo, venendo in tal caso in considerazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice verificare in via incidentale la legittimità e l'efficacia di provvedimenti della autorità amministrativa, determinativi o modificativi della tariffa. Quindi, l'amministrazione locale non può maggiorare il corrispettivo dovuto alla società fornitrice dell'acqua, imponendo un contributo fisso comunale poiché si tratta di un pubblico servizio.

Al contrario il privato ha un vero e proprio diritto soggettivo e nessuna prestazione accessoria gli può essere richiesta dall'ente locale.

Bollette acqua. I consumi pregressi, privi di specifica causale, non sono dovuti.

In conclusione, a parere della Corte non sono dovuti i “diritti fissi” delle amministrazioni locali che vanno ad incidere sull'attivazione dell'utenza idrica, come ad esempio quelli per «fogne e depurazioni».

Non rileva il fatto che l'ente erogatore dell'acqua abbia natura pubblica, sia partecipato dall'amministrazione o si tratti di una società privata.

Secondo infatti l'orientamento espresso dalla citata pronuncia i contributi non possono essere imposti con regolamento comunale poiché il rapporto è di natura contrattuale e non regolamentato da fonti amministrative.Per tali ragioni, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Comune e per l'effetto confermata la pronuncia di secondo grado.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, ordinanza 7 giugno 2017, n. 14143
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