#1 Inviato 23 Febbraio, 2014 Salve, sono nuova del forum e saluto tutti. Nel mio condominio sono installate le valvole termo-statiche ed i ripartitori. La ripartizione delle spese di riscaldamento é stata deliberata con il sistema della quota fissa del 35% e della quota a consumo del 65%. Le spese di riscaldamento imputate dall'amministratore nell'ultimo riparto sono state così suddivise: Costo fisso = fattura ditta gestione caldaia al 100% + fattura gas al 35% + fattura Enel al 65% (contatore solo per la centrale termica) Costo al consumo = fattura gas al 65% + fattura Enel al 35% Vi sembra corretto? Se no, c'é una legge/direttiva che indica specificatamente come imputare i costi? Grazie a chi mi aiuterà ......... Buona serata!
#2 Inviato 23 Febbraio, 2014 ciao non ci sono leggi cogenti, ma in genere, in ogni zona si è arrivati ad un uso e consuetudine di tale tipo. Personalmente penso che la decisione del 35% fissa, sia abbastanza alta, ma questo di pende dal tipo di impianto che per avere una dispersione del genere dovrebbe essere assai obsoleto.
#3 Inviato 23 Febbraio, 2014 Salve, sono nuova del forum e saluto tutti.Nel mio condominio sono installate le valvole termo-statiche ed i ripartitori. La ripartizione delle spese di riscaldamento é stata deliberata con il sistema della quota fissa del 35% e della quota a consumo del 65%. Le spese di riscaldamento imputate dall'amministratore nell'ultimo riparto sono state così suddivise: Costo fisso = fattura ditta gestione caldaia al 100% + fattura gas al 35% + fattura Enel al 65% (contatore solo per la centrale termica) Costo al consumo = fattura gas al 65% + fattura Enel al 35% Vi sembra corretto? Se no, c'é una legge/direttiva che indica specificatamente come imputare i costi? Grazie a chi mi aiuterà ......... Buona serata! Buonasera, La ripartizione é normata dalla UNI10200. Nel suo caso non vedo nulla di scandaloso, sembra sia abbastanza ponderato. Non conosco le basi del 35%, valore abbbastanza centrato, spero derivino da una diagnosi energetoca.
#4 Inviato 24 Febbraio, 2014 Ciao Il 35% dovrebbe essere determinato da un tecnico, ma per risparmiare iol costo del perito, .... quasi tutti si adeguano a tale cifra orientativa che non si sa come si sia formata, visto che in caso di perizia vera e propria, difficilmente raggiunge la metà di tale valore. Tale quota dovrebbe essere lo spreco che la caldaia ha per tenere pronta anche la tua richiesta di acqua riscaldata e riscaldamento, finche tu eri allacciato.
#6 Inviato 2 Aprile, 2014 Salve, sono nuova del forum e saluto tutti.Nel mio condominio sono installate le valvole termo-statiche ed i ripartitori. La ripartizione delle spese di riscaldamento é stata deliberata con il sistema della quota fissa del 35% e della quota a consumo del 65%. Le spese di riscaldamento imputate dall'amministratore nell'ultimo riparto sono state così suddivise: Costo fisso = fattura ditta gestione caldaia al 100% + fattura gas al 35% + fattura Enel al 65% (contatore solo per la centrale termica) Costo al consumo = fattura gas al 65% + fattura Enel al 35% Vi sembra corretto? Se no, c'é una legge/direttiva che indica specificatamente come imputare i costi? Grazie a chi mi aiuterà ......... Buona serata! Confermo quanto affermato da un altro utente del forum: per una corretta ripartizione è assolutamente consigliato attenersi alla norma UNI CTI 10200:2013. In caso di controversie tra condòmini, un qualsiasi altro metodo di calcolo sarebbe impugnabile e la ripartizione delle spese diverrebbe nulla.
#7 Inviato 2 Aprile, 2014 ""In caso di controversie tra condòmini, un qualsiasi altro metodo di calcolo sarebbe impugnabile e la ripartizione delle spese diverrebbe nulla."" questo però è sbagliato. In caso di dissenso,motivato,periziato,la delibera è sempre annullabile,mai nulla. Non attiene a nessuno dei casi tassativi in cui scatta la nullità nei contratti(contrarietà norme imperative,causa illecita,oggetto impossibile e via dicendo),ma è un semplice risvolto contrattuale(non legale,non imposto)che se provato leda diritti soggettivi,allora può essere cassato dal giudice di merito.
#8 Inviato 3 Aprile, 2014 il metodo di ripartizione é una pura convenzione tra voi condomini. Potete fare quello che volete, basta che la maggioranza sia d'accordo. Ne avrete pure parlato in assemblea condominiale, no ? Io mi asterrei da commenti soggettivi circa "l'equità", "l'onestà", ecc .... E' solo una convenzione tra di voi.
#9 Inviato 6 Aprile, 2014 ""In caso di controversie tra condòmini, un qualsiasi altro metodo di calcolo sarebbe impugnabile e la ripartizione delle spese diverrebbe nulla.""questo però è sbagliato. In caso di dissenso,motivato,periziato,la delibera è sempre annullabile,mai nulla. La delibera può essere considerata nulla. Ad esempio: Estratto della sentenza: Presidente dott. Miceli Giuseppe, Relatore dott. Barrasso Giampiero "Chiunque vi ha interesse può far valere la nullità di una delibera condominiale e, quindi, anche il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera" http://www.anaci.piemonte.it/contenuti/803-soggetti-legittimati/7111-corte-appello-roma-sez-iv-sent-01022012-anche-chi-ha-votato-a-favore-pu%C3%B2-far-valere-la-nullit%C3%A0-di-una-delibera.html
#10 Inviato 6 Aprile, 2014 Come si deve fare la ripartizione dei costi La ripartizione dei costi in un condominio è regolata innanzitutto dal codice civile, ove viene enunciato un concetto fondamentale: ognuno paga in base al servizio ricevuto. Questo concetto è ribadito dalla legge 10/91 nel caso specifico della termoregolazione e contabilizzazione del calore. (Nel sito dell'Anaci Piemonte e Valle D'Aosta si trova una trattazione più completa e più autorevole a cura dell'Avv. Edoardo Riccio). La norma tecnica italiana di riferimento per l’esecuzione della ripartizione delle spese di riscaldamento è la UNI 10200. Di seguito viene illustrato il criterio seguito da questa norma. Innanzitutto le spese vengono divise in due grandi categorie: - il prelievo di calore “volontario” - tutte le altre spese Il prelievo di calore volontario corrisponde al calore che esce dai corpi scaldanti e viene prelevato dall’utente in conseguenza delle sue azioni sul sistema di regolazione (valvole termostatiche o termostato ambiente). La rimanente parte del calore immesso in casa è costituito dalle dispersioni delle reti di distribuzione del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria, che sono indipendenti dalle azioni del singolo utente e quindi vengono ripartite a “millesimi di riscaldamento”. Il calore prodotto ha a sua volta un costo che dipende dal costo del combustibile ma anche dal tipo di sistema di generazione. Non è solo questione di rendimento della caldaia ma anche di eventuale utilizzo di fonti rinnovabili (solare termico) nel caso comune della produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termici. Norma UNI 10200: i millesimi di riscaldamento vengono calcolati in base a: Impianti dotati di sistemi di termoregolazione: in base al fabbigono di energia utile convenzionale dell'alloggio (occorre un calcolo identico a quello di certificazione energetica) i millesimi di acqua calda sanitaria, in base ai fabbisogni UNI-TS 11300-2 (sono una funzione crescente della superficie utile dell'alloggio). Tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione della ripartizione dei costi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria si devono trovare nel progetto dell’impianto di contabilizzazione. Dovremo quindi trovare nel progetto: la valutazione del rendimento del sistema di generazione, per poter determinare il costo di produzione del calore il metodo per determinare il costo di produzione del calore nel caso di impianti con più generatori la determinazione dei “millesimi di riscaldamento” e dei “millesimi di acqua calda sanitaria” il criterio più idoneo da adottare per determinare le quote di energia volontarie ed involontarie in base alla tipologia di edificio, di impianto e del suo utilizzo. Se questi elementi non sono presenti nel progetto, questo è da ritenersi incompleto.
#11 Inviato 6 Aprile, 2014 Brunata, tu sarai certo un tecnico per la materia della originaria discussione,ma la sai la differenza tra nullità e annullabilità? molto evidentemente no,per cui,come io sono umile nelle cose che non so e che so di non poter imparare in un giorno o solo frequentando internet o tale mio affezionato forum)mi aspetterei che anche i miei interlocutori avessero lo stesso modo di vedere le cose,cioè non voler avere ragione a tutti i costi quando sbagliano. La delibera in questione sarebbe annullabile. il tuo post sulla nullità non c'entra nulla. Senza nessun dubbio.
#12 Inviato 6 Aprile, 2014 Brunata,tu sarai certo un tecnico per la materia della originaria discussione,ma la sai la differenza tra nullità e annullabilità? molto evidentemente no,per cui,come io sono umile nelle cose che non so e che so di non poter imparare in un giorno o solo frequentando internet o tale mio affezionato forum)mi aspetterei che anche i miei interlocutori avessero lo stesso modo di vedere le cose,cioè non voler avere ragione a tutti i costi quando sbagliano. La delibera in questione sarebbe annullabile. il tuo post sulla nullità non c'entra nulla. Senza nessun dubbio. Temo Brunata abbia ragione. Qualsiasi ripartizione alternativa al criterio legale,non derivante da voto UNANIME, è NULLA se decisa con consapevolezza dall'assemblea. Per ripartire delle spese in % applicando il criterio di cui al secondo comma art.1123 cc servirebbe sempre LA MISURAZIONE,metodo inconfutabile che nel caso specifico coincide con la diagnosi energetica.
#13 Inviato 6 Aprile, 2014 Temo Brunata abbia ragione.Qualsiasi ripartizione alternativa al criterio legale,non derivante da voto UNANIME, è NULLA se decisa con consapevolezza dall'assemblea. Per ripartire delle spese in % applicando il criterio di cui al secondo comma art.1123 cc servirebbe sempre LA MISURAZIONE,metodo inconfutabile che nel caso specifico coincide con la diagnosi energetica. Grazie per l'intervento. Ritengo che nei forum non si debba mai fare polemica, pertanto mi fermo qui. Quello che ho scritto deriva dalla collaborazione e da scambi di idee con le associazioni di amministratori e legali che si occupano di questa materia.