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Ma il «bonus mobili» può essere utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi antifurto?

Antifurto, come è possibile farlo entrare nel bonus mobili.
Dott.ssa Maria Adele Venneri 

Il 14 maggio 2014, l'Agenzia dell'Entrate ha emesso la Circolare n.10/E, concernente alcuni chiarimenti interpretativi relativo alle detrazioni e rimborsi d'imposta per gli interventi di opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi.

Il quesito. L'Agenzia delle Entrate ha risposto, con la pubblicazione delle recente circolare n°10/E“ al seguente quesito: “tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 elenca “in sintesi” solo alcuni degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16-bis del Tuir, escludendo – ad esempio – le opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi.

Dal momento che la norma istitutiva della detrazione (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) richiama tutto il comma 1 dell'articolo 16-bis, è possibile ritenere che l'elencazione contenuta nella circolare 29/E sia puramente esemplificativa e non tassativa?”

La risposta dell'Agenzia dell'Entrate. “Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabili mediante la loro espressa previsione nella lett. f) del comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR.

In linea generale, si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, che potrebbe anche non sussistere, basti pensare all'installazione di sensori, serrature, spioncini (cfr. la circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001 per un elenco esemplificativo delle misure).

La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. (Bonus mobili «liberi». Mancano le «coperture».)

Nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta”.

Le disposizioni normative. L'art. 16 del D.L. n. 63/2013, proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, dispone:

  • 1. “All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
  • 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

    La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Infatti, al comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 83/12, detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, troviamo la disposizione: “Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

E tra gli interventi elencati nell'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla lettera f), rinveniamo, appunto, quelli “relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.

I chiarimenti. Orbene, con la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al Bonus Mobili, che consente una detrazione pari al 50%, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La circolare suddetta puntualizza che, in linea generale, gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, agevolati con il “bonus ristrutturazioni”, non danno diritto all'altra detrazione prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato.

Eppure, è possibile fruire anche del “bonus arredi”, nel caso in cui le misure di prevenzione siano inquadrabili come interventi di manutenzione ordinaria (solo se sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

È confermata, dunque, l'esclusione dei c.d. “interventi minori”, quali ad esempio l'installazione di strumenti contro il compimento di atti illeciti, dalla categoria degli interventi propedeutici al godimento del suindicato bonus arredo.

Ebbene, l'Agenzia, con riferimento al caso specifico, dichiara che nell'ipotesi in cui le misure di prevenzione, per le loro specifiche caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 è possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.

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