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Mario Pessina

Importante bonus mobili

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Chiedo un cortese chiarimento sottoponendo un esempio.

In caso di lavori di M.S. per 500 euro e acquisto mobili per 5000, su quale importo potrò avere l'agevolazione?

5500 oppure 1000? Alcuni sostengono che l'importo dei mobili è limitato fino a concorrenza dell'importo dei lavori (ed in ogni caso fino al limite di 10000 euro).

Grazie!

Chiedo un cortese chiarimento sottoponendo un esempio.

In caso di lavori di M.S. per 500 euro e acquisto mobili per 5000, su quale importo potrò avere l'agevolazione?

5500 oppure 1000? Alcuni sostengono che l'importo dei mobili è limitato fino a concorrenza dell'importo dei lavori (ed in ogni caso fino al limite di 10000 euro).

Grazie!

La circolare n. 29 del 18 settembre 2013 ribadisce quanto già previsto dalla norma che l'ha introdotta (DL n. 63/2013 art. 16 comma 2), ovvero che l'ulteriore detrazione è (semplicemente) calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Ergo, 50% su 500 euro di m.s., 50% su 5000 euro di acquisto mobili finalizzati all'immobile oggetto di interventi di m.s. (il tutto ovviamente fino a concorrenza dell'imposta lorda).

La circolare n. 29 del 18 settembre 2013 ribadisce quanto già previsto dalla norma che l'ha introdotta (DL n. 63/2013 art. 16 comma 2), ovvero che l'ulteriore detrazione è (semplicemente) calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Ergo, 50% su 500 euro di m.s., 50% su 5000 euro di acquisto mobili finalizzati all'immobile oggetto di interventi di m.s. (il tutto ovviamente fino a concorrenza dell'imposta lorda).

Dalla Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie:

"L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri

realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di

una presa malfunzionante)."

 

Quindi, anche se sembra paradossale, con la scusa di riparare una presa malfunzionante (10 euro di lavori sono troppi) potrei rifarmi tutto il mobilio della cucina nel limite dei 10.000 euro, godendo di 5005 euro di agevolazione fiscale?

 

Quindi, anche se sembra paradossale, con la scusa di riparare una presa malfunzionante (10 euro di lavori sono troppi) potrei rifarmi tutto il mobilio della cucina nel limite dei 10.000 euro, godendo di 5005 euro di agevolazione fiscale?

Assolutamente NO. Ti sfugge infatti il particolare che, con riferimento alle singole unità abitative, i lavori sono agevolabili SOLO e SE trattasi di interventi annoverati nell'ambito della manutenzione straordinaria.

Assolutamente NO. Ti sfugge infatti il particolare che, con riferimento alle singole unità abitative, i lavori sono agevolabili SOLO e SE trattasi di interventi annoverati nell'ambito della manutenzione straordinaria.

Non mi sfugge affatto. Anzi sottolineo che ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, la detrazione spetta per gli interventi relativi all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici, ponendo questa particolare fattispecie a parte rispetto a quella degli interventi edilizi tradizionali, e agevolata in ragione del criterio della finalità dell'intervento edilizio, a prescindere quindi dal criterio di natura dell'intervento edilizio (definizioni art. 3 DPR 380/2001).

Lo stesso vale anche per altre situazioni, tipo la prevenzione atti illeciti, oppure l'eliminazione delle barriere architettoniche, ecc.

Sull'argomento mi sembra piuttosto chiaro la stessa Guida dell'AdE che addirittura individua a titolo esemplificativo di intervento agevolato quello della riparazione di una presa malfunzionante...

 

"L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri

realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di

una presa malfunzionante)."

A comune chiarimento ed utilità propongo un estratto della Circolare del 06/02/2001 n. 13 dell'Agenzia delle Entrate (

 

Oggetto: Art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente

detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio

edilizio privato, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

Risposta a quesiti.

Sintesi: La circolare, rispondendo ad alcuni quesiti, fornisce chiarimenti in materia

di detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio

privato, alla luce delle novita' introdotte dall'articolo 2 , comma, 2

della legge n. 388/2000 ( c.d. finanziaria 2001).

Testo: Sono stati proposti vari quesiti in merito all'applicabilita' dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo si forniscono le

seguenti risposte.

D: Si chiede quale significato deve essere attribuito all'espressione

"interventi relativi all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni

domestici".

R: La legge n. 388 del 2000 ha ampliato la categoria degli interventi

agevolabili, includendo anche quelli relativi "all'esecuzione di opere volte

ad evitare gli infortuni domestici". In tal modo il legislatore ha inteso

ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli

impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere

volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta

normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.

In ogni caso si sottolinea che non da' diritto alla detrazione il semplice

acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici

dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un

intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per

l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una

tradizionale cucina a gas).

D: Tra le opere agevolabili rientra la semplice riparazione di impianti

insicuri realizzati su immobili (ad esempio sostituzione del tubo del gas,

riparazione di presa malfunzionante

R: Si', in quanto trattasi di interventi su impianti preesistenti,

finalizzati ad evitare infortuni domestici. Al fine di fruire della

detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo

 

Saluti!

La Newsletter dell'Agenzia delle Entrate del

 

23 settembre 2013

•Il bonus arredi punto per punto

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Sulle sue regole - chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 - si sofferma questo numero "speciale" di Entrate news.

 

Quando si può ottenere

Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

 

- di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

 

Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.

Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

 

Per quali acquisti

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:

- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo

 

- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

 

Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

 

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

 

Importo detraibile

La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).

Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

 

Pagamento e documenti da conservare

Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:

 

- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)

 

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione

- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

 

Il contribuente deve conservare, inoltre:

- la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito)

- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

 

 

INOLTRE:

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...

Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

- di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

...

Ho letto la precisazione di PESSINA e mi sono andato a rileggere la Circolare AdE n. 29/E del 18 settembre 2013.

Questa riporta letteralmente:

3. ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI

L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.”.

3.2 Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione

In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del

2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380

del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole

unità immobiliari residenziali;

- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del

DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su

singole unità immobiliari residenziali;

- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del

2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità

immobiliari residenziali;

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a

seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie

precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di

cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi

fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e

da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori

alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

 

Incuriosito dal fatto che ricordavo di aver letto nella LEGGE una cosa diversa dalla CIRCOLARE, ho ripercorso all'indietro le disposizioni di legge:

 

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Art. 16, comma 2

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

 

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Art. 16, comma 1

All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Art. 11, comma 1

Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Art. 16-bis, comma 1

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

 

Il percorso mi porta a ritenere che qualunque intervento di cui all'art. 16-bis, comma 1, del TUIR, possa essere ricondotto ad intervento che costituisce presupposto per la detrazione del Bonus Mobili.

 

A questo punto si aprono due scenari:

1) mi sfugge qualcosa;

2) è sfuggito qualcosa all'AdE.

 

Aggiungo che, come noto, lo spirito del legislatore è di stimolare il settore produttivo del mobile correlato a quello edile.

Percui mi sembra strano non accoppiare un qualunque intervento di cui alle lettere dalla A alla L dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR, con il Bonus Mobili, andando a limitare (con la circolare) gli interventi di presupposto per il Bonus Mobili ai soli riconducibili alle lettere dalla A alla C dello stesso art. 16-bis, comma 1, del TUIR.

 

Che ne pensate?

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