L'assemblea di condominio ha il potere di tornare sui propri passi annullando l'approvazione di un rendiconto?
Se sì, tale facoltà è limitata all'ultimo rendiconto oppure anche ad annualità pregresse?
Quali sono le conseguenze dell'annullamento del rendiconto, specie nel rapporto con soggetti estranei al condominio?
Partiamo, per completezza, dalla definizione di rendiconto condominiale, con una doverosa precisazione terminologica: l'annullamento cui si farà riferimento non ha nulla a che vedere con l'annullamento giudiziale, che è atto proprio dell'Autorità Giudiziaria.
Si usa il termine annullamento, in questo caso, quale sinonimo di revoca della delibera di approvazione del rendiconto.
Il rendiconto condominiale è quell'atto complesso predisposto dall'amministratore e sottoposto all'assemblea per l'approvazione.
Esso si forma di più documenti specificamente individuati dal codice civile, e deve contenere “le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve”. Più nello specifico l'art. 1130-bis, primo comma, c.c., chiarisce che il rendiconto si compone:
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