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Animali in condominio: regolamenti e parti comuni

Animali in condominio, ecco cosa devi sapere.
Avv. Maurizio Tarantino 

È da ritenersi illegittimo un'eventuale divieto generalizzato di tenere animali nel proprio appartamento; il regolamento condominiale, difatti, non può comunque andare a ledere il diritto di ciascun condomino a godere in modo pieno ed esclusivo dell'appartamento in proprietà ai sensi dell'art. 1138 IV° comma c.c. e, dunque, di vivere con un animale da compagnia nell'ovvio rispetto delle regole di buon vicinato.

Ratio della norma.

La legge di riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) ha introdotto, all'articolo 1138 del Codice civile, il 5° comma, il quale prevede che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

La norma recepisce i princìpi che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo, proprio con riferimento alla disposizione contenente il divieto di detenzione di animali negli spazi privati.

La riforma, infatti, si è chiaramente espressa a favore degli animali in condominio sostituendo nel testo dell'articolo l'espressione animali da compagnia con quella di animali domestici.

Ma il problema non è stato completamente risolto, infatti anche la definizione di animale domestico non trova corrispondenza nei libri o nei trattati giuridici e, quindi, per comune sentire, anche il porcellino o la gallina potrebbero essere considerati tali e, quindi, detenuti legittimamente in condominio

Il regolamento di condominio. Niente animali con voto unanime.

Occorre distinguere l'ipotesi in cui la clausola sia contenuta in un regolamento assembleare da quella in cui essa faccia parte di un regolamento contrattuale. Al riguardo, si precisa che il regolamento di natura assembleare, in base all'articolo 1138, 4° comma, del Codice civile, approvato dall'assemblea dei condòmini con il voto non della totalità, ma solo della maggioranza dei proprietari, non può contenere clausole che limitino o pongano, comunque, menomazioni al diritto di proprietà dei condòmini.

Fra le clausole in questione devono ritenersi incluse quelle recanti il divieto di tenere negli appartamenti animali domestici, posto che tali disposizioni incidono, limitandola, sulla facoltà di godimento degli appartamenti.

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