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Perché l'amministratore di condominio non ha diritto all'equo compenso? Riflessioni critiche in merito ad una recente proposta di legge

Una nuova opportunità per le Associazioni di categoria e le relative Confederazioni.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Nella Costituzione italiana la dignità è declinata sempre in un'accezione molto «concreta», all'interno delle relazioni sociali dove esprime la propria personalità, esercita i suoi diritti ed adempie ai propri doveri.

In particolare nell'articolo 36 della Costituzione se ne parla ancora in relazione alla retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia.

Sulla base di queste premesse è in discussione al Senato un disegno di legge di iniziativa del Senatore Sacconi n°2858 avente ad oggetto il riconoscimento in favore delle sole professionisti ordinistiche del cosiddetto "equo compenso".

Per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

Per come concepito, l'equo compenso non è, tuttavia, solo espressione di un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità.

Se queste sono le premesse per legittimare una politica di tutela del "lavoratore autonomo" o meglio del libero professionista,l'auspicio è che il dibattito si possa ampliare sino ad estendersi sul concetto di mercato e su quello inerente la terziarizzazione di tutti i servizi essenziali nella nostra società.

In quanto tale, appare plausibile, se non inevitabile, estendere le argomentazioni appena riportate anche in favore di alcune categorie professionali non ordinistiche, sprovviste di qualsivoglia tutela rispetto le ignomie generate dal mercato economico, in cui si interfacciano.

Al diritto alla difesa garantito dagli avvocati, alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro garantita dai sanitari, all'assistenza infermieristica alla non autosufficienza garantita dagli assistenti sanitari, alla consulenza aziendale e del lavoro garantita dai consulenti del lavoro, non può, ad esempio, non affiancarsi l'esigenza anche di salvaguardare il nostro patrimonio edilizio residenziale.

Elenco o albo degli amministratori di condominio

Quest'ultima esigenza è oggi soddisfatta dagli amministratori di condominio professionisti, i quali sono i precursori delle professioni non ordinistiche aventi rilievo costituzionale.

Alcuni esempi possono meglio chiarire la portata dell'affermazione. Quando un edificio versa in condizioni di fatiscenti e si pone come pericolo per l'incolumità pubblica, le Autorità di polizia e quelle di sicurezza che intervengono per l'adozione dei provvedimenti di rito contattano l'amministratore in pectore (non i singoli condòmini), il quale in sé è immediatamente rintracciabile dalla targa esposta in bacheca all'interno o all'esterno dell'androne d'accesso all'edificio.

Quando il Fisco intenda assumere informazioni nei confronti dei contribuenti, laddove residenti all'interno del condominio degli edifici, lo stesso è autorizzato a chiederlo normativamente all'amministratore: reperibile per l'associazione del relativo nominativo con il codice fiscale della compagine.

Nuovi criteri di qualità sull'attività esercitata dagli amministratori professionisti e dalle loro associazioni

Gli oneri formativi declinati dal D.M. 140/2014impongono agli amministratori, sotto l'egida di una responsabilità contrattuale, la cura di adempimenti finalizzati anche soddisfare più esigenze di carattere generale.

Ma vi è di più. Le politiche pubbliche - in via di formazione - tese a salvaguardare i principi dell'efficentamento energetico in condominio, ovvero la prevenzione del dissesto strutturale dei fabbricati con l'adozione di appositi fascicoli, hanno già individuato nell'amministratore del condominio il protagonista indiscusso per la relativa riuscita e messa in opera.

Il ruolo e l'attività dell'amministratore immobiliare andrà, quindi, sempre più ad espandersi - almeno questo nelle previsioni -e, in quanto, tale ha già travalicato la sfera privata del rapporto da cui esso sorge.

In altri termini - e non si rischia di essere provocatori… -l'attività posta dall'amministratore si pone in misura strumentale al soddisfacimento di vere e proprie esigenze pubbliche, aventi parimenti rango costituzionale (si pensi, precipuamente, alla tutela della proprietà privata articoli 42della Carta fondamentale).

Sotto tale profilo, l'amministratore di condominio è un manager avente una competenza multidisciplinare, in grado di assolvere, al contempo, un ruolo di garante dinanzi lo Stato o gli enti esterni con cui si interfaccia per l'espletamento del proprio mandato.

Allo stato, pertanto, potrebbe apparire ormai anacronistico perseverare sul divieto di applicare un "equo compenso" in favore degli amministratori di condominio riuniti in associazioni private senza scopo di lucro di cui alla legge 4/2013, per come già delibato da parte dell'Antitrust.Forse, se le confederazioni delle associazioni che riuniscono tali professionisti ci credessero di più di quanto non hanno già fatto (un plauso va a chi già, tal proposito si è già esposto), è arrivato il momento di insistere sull'esercizio di tale "diritto", attraverso forme di pressione politica istituzionale.

A monito di un possibile successo potrebbe deporre, inoltre, una Sentenza della Corte di Giustizia Europea(sent. 8 dic. 2016 C- 532/15), la quale ha riconosciuto la legittimità dell'applicazione di minimi tariffari laddove l'ordinamento nazionale non ne prefigga dei limiti a monte.

Il tutto, è segno di un momento storico in grado di poter cambiare quanto fino a ieri sembrava intoccabile, intangibile… L'obiettivo del disegno di legge in disamina è quello di tentare di superare le «lenzuolate» del ministro Bersani: quale primo atto di un percorso di deregolazione tariffaria che ha subordinato le professioni intellettuali al potere della lex mercatoria.

Facciamo, allora, gli "in bocca al lupo" a tutti professionisti "intellettuali", siano essi ordinistici che non, affinché il Legislatore inizi una vera e propria stagione di riforme in relativo favore, rimettendo in moto i mercati di riferimenti.

Intanto, iniziando dall'approvare il disegno di legge sull'equo compenso…magari, poi finendo col riconoscere legittima l'estensione di tale riconoscimento anche in favore degli amministratori condominiali.

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