In corso un'indagine pubblica per aggiornare i criteri di valutazione sull'attività esercitata dagli amministratori professionisti e dalle loro associazioni
La qualificazione della prestazione professionale. La legge 4/2013 promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano professioni non ordinistiche (tra cui va annoverata quella degli amministratori di condominio), indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazione professionale.
La qualificazione della prestazione professionale viene, in genere, valutata sulla base della conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e gli approcci di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI sono stati elevati dal Legislatore a principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione (cfr, art. 6L. cit.).
In questo preciso ambito, il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1. (Le associazioni degli amministratori non possono imporre un tariffario minimo!)
La UNI 10801 del 1998 "Servizi - Amministrazione condominiale e immobiliare - Funzioni e requisiti dell'amministratore"è la normativa facente capo ai predetti professionisti.
Tale disciplina specifica i criteri e le competenze per una corretta qualificazione professionale dell'amministratore condominiale e immobiliare, sì da fornire ai condòmini a/o ai clienti/utenti certificazione attentante la qualità del servizio offerto.
Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possano rilasciare, su richiesta del singolo professionista (anche non iscritto ad alcuna associazione), il certificato di conformità alla norma tecnica UNI di riferimento (art. 9, comma 2 legge 3/14).
Il sistema certificato di qualità viene anche commisurato all'attività delle Associazioni della categoria, le quali sono in grado di farne parimenti richiesta.
Le modiche allo studio. Ora, essendo la predetta normativa risalente allo scorso decennio, essa risulta in sé ormai inadeguata a fungere da parametro di riferimento del settore.
Frattanto, sono entrate in vigore diverse norme disciplinari che hanno, in effetti, radicalmente mutato l'approccio gestionale e organizzativo del professionista (si pensi alla predetta Legge 4/2013 e – soprattutto - alla Legge 220/2013 c.d. “Riforma del Codice del Condominio” che ha, di fatto, stravolto l'articolo 1129 c.c. sugli obblighi dell'amministratore, ivi includendovi la necessità della relativa formazione annuale).
Urge, quindi, una rivisitazione della normativa UNI 10801 del 1998.
Detto, fatto. Nell'attuale frangente temporale si sta svolgendo una indagine pubblica per aggiornare la predetta normativa UNI 10801, al fine di raccogliere i contributi da parte degli addetti ai lavori e non solo, che si concluderà il 17 febbraio prossimo venturo.
Il progetto denominato U8300A160, si propone - rispetto a quanto qui interessa - di definirne, segnatamente, “i requisiti relativi all'attività professionale dell'amministratore condominiale, al fine di fornire all'utente e a tutta la comunità un'effettiva garanzia sui servizi erogati e sulla trasparenza ed efficacia della gestione tecnico-amministrativa dei loro beni e servizi di carattere immobiliare.
Oltre ai requisiti di conoscenza e competenza di questa figura professionale, la futura norma ne definisce anche le modalità di valutazione”.
Il ruolo delle associazioni. Un importante ruolo nel completamento del progetto verrà certamente svolto dalle associazioni di categoria, le quali, a mente dell'art. 9, comma 1 della legge 4/2013, “…collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. …”.