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Senza la delibera assembleare l'amministratore di condominio non può accedere agli atti amministrativi

Accesso ai documenti amministrativi. E' necessaria l'autorizzazione dell'assemblea.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

L'amministratore di condominio che non dimostra di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale non può proporre l'azione di accesso ai documenti amministrativi di interesse condominiale, né l'esercizio di tale azione può farsi rientrare in una delle attribuzioni proprie dell'amministratore.

Questo è il principio di diritto espresso dal TAR di Bolzano con la sentenza n. 133 del 5 aprile 2016 in merito ai requisiti del condominio per accedere agli atti della pubblica amministrazione.

I fatti di causa. Tizio (amministratore) per tutelare il condominio dal crescente inquinamento prodotto da un vicino distributore di carburanti, decideva di richiedere, con nota trasmessa via pec alla Provincia, al Comune e alla questura, l'accesso alla documentazione necessaria per accertare le autorizzazioni necessarie per svolgere quelle attività.

Tuttavia, la domanda di accesso veniva ignorata; di conseguenza il condominio «in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore» richiedeva al Tar che fosse dichiarato il diritto dei condòmini ad accedere agli atti sopra descritti, con espresso ordine alle amministrazioni interpellate di esibire la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a.

Costituendosi in giudizio, la Provincia di Bolzano contestava l'avversa richiesta per difetto di legittimazione processuale e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.

L'accesso agli atti amministrativi e i poteri dell'amministratore di condominio. A tal proposito si evidenzia cheil diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica Amministrazione, al fine, in particolare, di garantire la trasparenza di quest'ultima.

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente; la legge non ammette, infatti, istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione: il diritto di accesso è strumentale all'acquisizione di quella conoscenza necessaria per verificare se il comportamento dell'amministrazione è lesivo nei confronti di un interesse privato specifico.

Premesso ciò, dal punto di vista condominiale, giova ricordare che l'art. 1130 c.c. stabilisce quali poteri spettano all'amministratore del condominio, sicché a tenore della norma, il potere di rappresentanza dell'amministratore condominiale è limitato alle attribuzioni di cui alla citata disposizione, salvo il caso in cui il regolamento condominiale o l'assemblea, con propria deliberazione, gli attribuiscano poteri maggiori, così come previsto dall'art. 1131 c.c., il quale così recita: “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi…".

Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali (in questo caso di richiesta di accesso agli atti amministrativi), il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente.

L'interpretazione del TAR di Bolzano. Conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza, il Tribunale amministrativo ha precisato che nel condominio il potere decisionale non può competere in via autonoma all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio. (In tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4944; nello stesso senso, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2511 e Cassaz. Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331).

Nel caso di specie l'amministratore non aveva dimostrato in giudizio di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a proporre l'azione di accesso di cui all'art. 116 c.p.a., né l'esercizio di tale azione poteva rientrare in una delle attribuzioni proprie dell'amministratore, tassativamente elencate nel citato art. 1130 c.c.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso presentato dal ricorrente condominio è stato rigettato.

Sentenza
Scarica TAR di Bolzano n. 133 del 5 aprile 2016
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