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Acquisto prima casa. Detraibili anche la spesa per l'intermediazione immobiliare (fino a 1.000 euro)

Coloro che acquistano l'abitazione principale possono detrarre una quota pari al 19% delle spese sostenute per l'intermediazione immobiliare, nel limite massimo di 1.000 euro.
Avv. Riccardo Malvevistiti 

Se vi siete affidati ad una agenzia di intermediazione immobiliare, per l'acquisto della vostra prima casa è opportuno sapere che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del TUIR, potete detrarre una quota pari al 19% delle spese sostenute per l'intermediazione immobiliare, nel limite massimo di 1.000 euro. Per poter beneficiare dell'incentivo, l'importo delle spese dovrà essere indicato nell'atto di cessione dell'immobile.

Specifichiamo che tale incentivo non preclude l'accesso ad altre forme incentivanti previste in materia di acquisto dell'abitazione principale.

La disciplina. Il beneficio fiscale previsto in materia di spese per l'intermediazione immobiliare è stato introdotto dall'art. 35 del DL n. 23/2006 a favore di coloro che intendono acquistare l'abitazione principale (proprietà o altro diritto reale) avvalendosi di un intermediario immobiliare.

La medesima disposizione, al comma 22, ha inserito tra gli obblighi delle parti all'atto di cessione dell'immobile la prestazione di una dichiarazione recante le modalità di pagamento, i dati dell'intermediario immobiliare, se previsto, e l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività.

L'Agevolazione, si segnala da subito, trova applicazione solo nei confronti della parte acquirente alle condizioni che verranno dettagliate nel proseguo.

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L'incentivo. Coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione possono beneficiare di una detrazione fiscale pari al 19% della spesa sostenuta, entro il limite massimo annuo di 1.000 euro.

Nel caso di acquisto in comproprietà, il massimale di detrazione deve considerarsi suddiviso sulla base delle percentuali di proprietà, anche nel caso in cui la fattura sia intestata ad uno solo dei comproprietari.

A titolo esemplificativo, qualora un immobile abitativo sia acquistato in comproprietà da due soggetti A e B al 50% e siano stati corrisposti 2.000 euro all'intermediario immobiliare, la detrazione spetta sulla base di una spesa massima di 1.000 euro complessivi, suddivisi al 50% tra i comproprietari.

Il soggetto A potrà in questo caso beneficiare di una detrazione di 95 euro, pari al 19% di euro 500 (somma corrispondente al 50% del limite massimo di 1.000 euro).

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L'intermediario. Possono beneficiare dell'agevolazione le spese sostenute nei confronti degli esercenti attività di mediazione nel ramo immobiliare ai sensi della legge n. 39/1989. Rimangono pertanto esclusi mediatori che forniscono altre tipologie di servizio che potrebbero definirsi "accessorie" rispetto all'acquisto di un immobile (es. mediatori creditizi per la stipula del contratto di mutuo).

La documentazione necessaria per fruire della detrazione. Per dimostrare la spettanza dell'agevolazione il contribuente deve fornire la fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare, il contratto preliminare registrato, l'atto di compravendita da cui risultano i requisiti previsti dalla legge n. 296/2006, nonché l'autocertificazione attestante che l'immobile è destinato ad abitazione principale.

Nel caso in cui l'agevolazione spetti a più comproprietari, al fine di consentire la fruizione pro quota della detrazione, sarà necessario integrare il documento con i dati anagrafici dei comproprietari mancanti.

Posso beneficiare della detrazione sull'acquisto di un immobile diverso dall'abitazione principale? L'agevolazione trova applicazione solo con riferimento all'immobile adibito ad abitazione principale, ovvero l'immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Sul punto si specifica quanto segue:

  1. ordinariamente, l'abitazione principale coincide con quella dichiarata nei registri anagrafici;
  2. il contribuente può in ogni caso autocertificare che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per beneficiare della detrazione, l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro il medesimo termine previsto per beneficiare della detrazione degli interessi sul mutuo (ordinariamente un anno).

A tal riguardo precisiamo che il contribuente, nel caso in cui stipuli un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, può beneficiare contemporaneamente sia della detrazione sulle spese immobiliari, sia sugli interessi del mutuo nei rispettivi limiti previsti dal TUIR (4.000 euro annuali per gli interessi del mutuo e 1.000 euro per le spese di intermediazione).

L'accesso alla detrazione in oggetto, infatti, non preclude altre forme di incentivo sull'acquisto dell'abitazione principale.

Acquisto nell'interesse di familiari a carico. Posso detrarre le spese? Nel caso in cui un contribuente sostenga spese nell'interesse di un familiare a carico, contrariamente a quanto previsto relativamente ad altre forme di incentivo, non viene prevista la possibilità di detrarre le spese per intermediazione immobiliare.

Ho sostenuto spese di intermediazione in occasione del contratto preliminare. Posso detrarre le spese? Nel caso in cui l'acquisto dell'immobile sia preceduto dalla stipula di un preliminare regolarmente registrato, il contribuente potrà detrarne il relativo importo.

La fruizione del beneficio resta in ogni caso vincolata all'effettivo acquisto dell'immobile: qualora l'acquisto non vada a buon fine, la somma per cui si è fruito della detrazione verrà assoggettata a tassazione separata.

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