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Compensi professionali non dichiarati. Ecco quali rimedi

Compensi professionali non dichiarati. Ecco la soluzione.
Dott. Domenico Pirrò 

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto anche le modalità per regolarizzare la propria posizione fiscale nel corso della procedura volta a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e riguardante anche i compensi professionali percepiti e non dichiarati.

Sapere se, come e quando provvedere alla regolarizzazione è importante per non incorrere in spiacevoli sorprese.

In un nostro recente articolo avevamo annunciato l'arrivo di oltre 200.000 lettere ad altrettanti contribuenti inviate dall'Agenzia delle Entrate per comunicare le anomalie riscontrate nelle loro dichiarazioni con contestuale invito alla regolarizzazione delle stesse.

A partire da quest'anno, infatti, l'Agenzia delle entrate ha inaugurato un nuovo percorso teso all'emersione “spontanea” di basi imponibili ispirato ad un rapporto Fisco-contribuente più moderno come auspicato e voluto dalla legge 11 marzo 2014, n. 23.

Sulla base di quest'ultima, infatti, l'Ufficio finanziario ha avviato una nuova forma di comunicazione con i contribuenti ai quali, per il tratto a venire, saranno preventivamente comunicati eventuali omissioni o errori commessi in dichiarazione e risultanti da elementi in suo possesso.

In estrema sintesi, si tratta di informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti al Fisco, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, dai quali emergerebbe che i contribuenti avrebbero omesso di indicare in dichiarazione ricavi conseguiti, nonché di elementi su possibili anomalie presenti in esse e riguardanti la non corretta indicazione di compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770 (nel quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”).

Si tratta, per quanto concerne questi ultimi, sia di prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di un arte o professione (indicati con causale A), sia di prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (con causale, dunque, M).

Tale procedura potrà riguardare, quindi, anche numerosi amministratori di condominio le cui dichiarazioni, sulla base di elementi già in possesso da parte dell'Agenzia delle entrate, potrebbero risultare non in regola.

In effetti, come si era già illustrato nel precedente articolo, tale categoria risulterebbe insieme ad altre particolarmente esposta anche per effetto dei crescenti adempimenti di cui negli ultimi anni sono stati investiti.

Ciò detto, l'Agenzia delle entrate ha precisato, oltre alla “macro tipologia” di elementi di anomalia in suo possesso sui contribuenti, anche i possibili “rimedi” esperibili, vale a dire “richiedere informazioni” o “segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti” anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, oppure “regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse”. Ma procediamo per gradi.

Il primo “rimedio”, quello cioè di richiedere informazioni all'Agenzia con riferimento alle anomalie dalla stessa segnalate e potenzialmente suscettibili di essere regolarizzate, appare più che altro un'attività conoscitiva per “prendere tempo” o comunque per meglio delineare le irregolarità commesse e gli elementi posti a base di esse.

Infatti, difficilmente l'esito degli incroci informatizzati fatti dall'Agenzia sui dati comunicati dagli stessi contribuenti e che hanno dato luogo all'avvio nei suoi confronti della procedura si rileverà fallace.

Può accadere tuttalpiù che l'Amministrazione finanziaria non abbia però tenuto conto, per errore, di elementi sopraggiunti, come ad esempio la presentazione di una dichiarazione integrativa o un ravvedimento, anche se ciò appare difficile considerato che il periodo d'imposta sottoposto alla procedura di controllo in esame è il 2011.

Ecco quindi che si spiega il secondo “rimedio”, cioè quello di poter fornire all'Amministrazione finanziaria elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Ma quali possono essere in concreto? Senz'altro l'errore più frequente potrebbe essere quello fatto “a monte” da un altro contribuente nel suo modello 770 in cui si è certificato un compenso corrisposto ad un professionista in luogo di un altro ovvero uno di importo superiore a quello effettivo.

Infatti negli inviti inviati dall'Agenzia sono indicati, tra l'altro, i compensi lordi che risultano percepiti dal contribuente “distinti per singolo sostituto” e da questi indicati nel modello 770 nel quadro “Comunicazioni dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

Di qui l'utilità di instaurare un dialogo con l'Agenzia per comunicare gli elementi dalla stessa non conosciuti e comprovanti la regolarità della propria dichiarazione tra cui, ad esempio, copia delle fatture emesse, di bonifici, di estratti conto bancari, assegni, contratti, delibere assembleari e così via.

Ma se invece ci si è davvero “dimenticati” di indicare in dichiarazione, in tutto o in parte, quel o quei compensi? L'ultima spiaggia per rimediare allora è prestare acquiescenza sfruttando l'istituto del ravvedimento operoso, recentemente oggetto di lifting dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1), che gradua le sanzioni pressoché in modo direttamente proporzionale a tempo trascorso.

Vi è da dire, tuttavia, che le opzioni in concreto sfruttabili dal contribuente “ravveduto” non sono molte proprio perché le violazioni segnalate dall'Agenzia riguarderebbero il periodo d'imposta 2011.

Sempre meglio però che attendere “la formale notifica di un atto di liquidazione, irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità” (artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 633), circostanze che precludono l'accesso al ravvedimento e di usufruire dell'applicazione di sanzioni in misura ridotta.

Al riguardo deve essere precisato che non sono preclusivi all'accesso al ravvedimento né la constatazione delle violazioni e né tantomeno l'inizio di ispezioni, verifiche o altre attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

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