Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il Catasto non costituisce titolo formale né fonte di prova piena della proprietà immobiliare. Una sentenza inedita

La voltura catastale non comporta accettazione tacita di eredità
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il Catasto non costituisce titolo formale né fonte di prova piena della proprietà immobiliare, essendo l'attribuzione di quest'ultima rimessa in via esclusiva all'Agenzia del territorio ovvero l'ex Conservatoria dei registri immobiliari.

“In materia di delazione ereditaria immobiliare, la voltura catastale di un immobile non costituisce elemento idoneo ad integrare accettazione tacita dell'eredità, sia perché si tratta di un atto legalmente dovuto, come tale incompatibile con l'univoca intenzione di diventare erede, sia in quanto la voltura catastale, assolvendo unicamente funzioni di natura fiscale, non assume alcun valore rispetto all'attribuzione della proprietà”. Questo è il principio di diritto espresso da Tribunale di Torino con l'Ordinanza del 7 marzo 2017 in merito all'accettazione tacita dell'eredità.

I fatti di causa. Con procedimento sommario di cognizione, la Banca Beta conveniva in giudizio la sig.ra Caia dinanzi al Tribunale di Torino, sul presupposto di essere creditrice ipotecaria di quest'ultima, al fine di sentire accertare nei suoi confronti l'accettazione tacita dell'eredità in morte di Tizio e conseguentemente consentire alla Banca stessa di procedere alla richiesta di trascrizione in via surrogatoria.

Il problema della vicenda in esame, secondo la Banca, aveva ad oggetto la non continuità delle trascrizioni sui cespiti oggetto di espropriazione, non risultando trascritta alcuna accettazione di eredità in morte di Tizio, ed era pertanto interesse della parte ricorrente far accertare l'accettazione tacita dell'eredità per proseguire nella suddetta procedura esecutiva instaurata a carico di Caia.

Costituendosi in giudizio, la resistente Caia contestava in toto le pretese della Banca ed evidenziava che la richiesta della voltura sugli immobili del de cuius non comportava alcuna accettazione tacita dell'eredità.

La voltura catastale. La voltura catastale è obbligatoria quando occorre registrare qualsiasi variazione che interviene nella titolarità di un bene immobile.

Tale variazione, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante la domanda di voltura catastale.

Nel caso di una successione serve, in quanto a seguito di trasferimento di diritti, da una persona (de cuius) all' altra (erede) è necessario aggiornare gli intestatari in catasto, soprattutto per comunicare all' amministrazione finanziaria che quel determinato bene è passato in carico ad un'altra o altre persone.

Naturalmente la voltura non va fatta solo per le successioni, ma per qualsiasi atto tra vivi che preveda il passaggio della proprietà da un soggetto ad un altro.

La voltura catastale va presentata entro 30 giorni dalla data di registrazione della successione al catasto della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio delle entrate presso il quale è stata registrata la successione, oppure anche nel catasto della provincia nel cui territorio sono situati gli immobili.

Casa nuova, è giusto pagare le spese di allaccio utenze?

L'accettazione tacita dell'eredità. L'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.), possa essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare, o che siano significativi e concludenti della volontà di accettare (Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2015, n. 11823).

La differenza tra accettazione espressa ed accettazione tacita dell'eredità. Per esplicita disposizione del codice civile, l'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita, che comprende il caso in cui il possesso dei beni ereditari si protrae per oltre tre mesi.

-L'accettazione è espressaquando la volontà di accettare l'eredità da parte del “chiamato” risulta palese e inequivoca. Ad esempio, il “chiamato” assume la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.

-L'accettazione è invece tacita quando il “chiamato” all'eredità pone in essere un atto che ha il diritto di compiere in qualità di erede. Ad esempio, il “chiamato” vende o dona un bene immobile facente parte dell'asse ereditario.

Secondo l'insegnamento della Cassazione, l'accettazione tacita può essere desunta dal comportamento complessivo che realizza non solo atti di natura fiscale, come la dichiarazione di successione, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civilistici, come la voltura catastale che rileva anche ai fini dell'accertamento della proprietà immobiliare.

L'orientamento maggioritario dell'accettazione implicita dell'eredità. In merito ai fatti concludenti per l'accettazione dell'eredità, l'orientamento maggioritario (legittimità e di merito), riconduce la voltura catastale come atto idoneo a integrare l'accettazione implicita dell'eredità poiché trattasi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal “de cuius” a sé stesso (in tal senso Cass. civ. sez. III, 11 luglio 2014, n. 15888; Cass., 12 aprile 2002, n. 5226 e Trib. Milano sez. IV civ., 12 febbraio 2013, n. 1994).

In anteprima i contenuti della bozza aggiornata del nuovo catasto

Il ragionamento del Tribunale di Torino in contrapposizione all'orientamento maggioritario. Secondo il giudice torinese“trattandosi di un atto legalmente dovuto, la cui inosservanza è formalmente sanzionata, la voltura catastale non può pertanto essere ricondotta all'alveo degli atti di accettazione tacita di eredità, dal momento che questi ultimi presuppongono un comportamento concludente, da parte del chiamato, la cui esecuzione deve essere rimessa al suo libero arbitrio”.

Difatti la voltura catastale effettuata all'Ufficio del catasto non era idonea ad attribuire la proprietà degli immobili, e conseguentemente nessun valore poteva avere in tema di accettazione dell'eredità.

Per meglio dire, dal momento che il Catasto, assolvendo unicamente funzioni di natura fiscale, non costituisce titolo formale, né fonte di prova piena della proprietà immobiliare, essendo l'attribuzione di quest'ultima rimessa in via esclusiva all'Agenzia del territorio ovvero l'ex Conservatoria dei registri immobiliari (Cass. civ., 12 giugno 1987, n. 5135).

Ne consegue pertanto, nel caso di specie, che la mera voltura catastale, domandata ed ottenuta ad opera della parte resistente, non ha consentito di desumere l'intervenuta accettazione tacita dell'immobile da parte della sig.ra Caia.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Torino con la pronuncia in commento ha rigettato il ricorso della Banca Beta.

Sentenza
Scarica Tribunale di Torino - Ordinanza del 7 marzo 2017
  1. in evidenza

Dello stesso argomento