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Il vicino può opporsi al passaggio dei tubi del gas metano.

Tubazioni gas. Non è ammessa la servitù di passaggio coattiva sul fondo vicino.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

In tema di servitù, non è ammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano perché l'esigenza di tale fornitura non è assimilabile alla servitù di acquedotto. Questo è il principio di diritto espresso dalla Cassazione civile con la sentenza n. 11563 del 6 giugno 2016 in merito alla servitù di passaggio di gas metano.

I fatti di causa. Tizio e caia adivano il tribunale adito per la rimozione delle tubature per l'adduzione di gas, acqua e scarico fognario installate sul proprio terreno.

Oltre al giudice di primo grado, anche la Corte di appello confermava il rigetto della domanda di costituzione coattiva di servitù di gasdotto da parte dei famigliari del fondo vicino in quanto, a parere dei giudici, non era possibile la costituzione di servitù diverse da quelle previste dall'art. 1033 c.c. Avverso tale decisione, i convenuti proponeva ricorso per cassazione.

Le servitù di passaggio. Sull'argomento in esame "l'utilità" è il concetto fondamentale al fine di valutare se un determinato diritto possa essere o meno considerato alla stregua di una servitù.

A tal proposito l'art. 1027 c.c. descrive la servitù come il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Si è soliti dire che la servitù è di un diritto reale di godimento su cosa altrui in quanto il proprietario del fondo dominante la esercita sul fondo di una persona diversa, per l'appunto il fondo servente.

Difatti, l'altruità del fondo è il requisito indispensabile per il corretto esercizio della servitù visto e considerato che tra due fondi appartenenti al medesimo proprietario l'assoggettamento di uno all'altro resta un atto indifferente ai fini della configurabilità della servitù.

La prima distinzione fondamentale tra le servitù è quella tra servitù volontarie e servitù coattive: il criterio della distinzione è evidentemente quello della loro fonte: le servitù volontarie sono quelle che nascono per volontà dei proprietari del fondo dominante e del fondo servente (mediante contratto) o per usucapione; le servitù coattive invece nascono perché è la legge stessa a prevedere e imporre la loro costituzione.

Le conseguenze di tale distinzione sono importanti durante la vita della servitù: mentre nel caso di servitù volontarie il venir meno dell'utilità non può far venire meno il peso, nel caso delle servitù coattive quando non vi sia più necessità del peso imposto perché il vantaggio è stato conseguito in altro modo indipendente dal fondo servente, è allora possibile su richiesta di una delle due parti far cessare la servitù.

L'obbligo di dare passaggio alle acque. Nell'ambito delle servitù coattive assume particolare importanza la noma di cui all'art. 1033 c.c. Secondo la disciplina in esame, il titolare del fondo dominante può portare le acque su un fondo altrui al fine di sopperire ai bisogni della vita, e secondo le necessità imposte dagli usi agrari ovvero dagli usi industriali, sempre che sussistano i presupposti stabiliti dal legislatore (art. 1037 del c.c.).

Egli deve, peraltro, provvedere alla realizzazione del necessario acquedotto, a meno di non accordarsi col proprietario del fondo servente per il passaggio delle acque in uno proprio già in essere (art. 1034 del c.c.).

Se, inoltre, la costruzione dell'acquedotto effettuata dal titolare del fondo dominante richiede l'attraversamento al disopra o al disotto degli acquedotti già presenti nel fondo servente, questi deve farsi carico provvedere alla realizzazione delle opere indispensabili per impedire che tali condutture possano venire compromesse (art. 1035 del c.c.).

Accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, la fattispecie in esame non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola l'imposizione della servitù di acquedotto.

Difatti, richiamando quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, gli ermellini hanno ritenuto inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, "dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 cod.civ. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto". (In tal sensoCorte di Cassazione n. 820/1992).

Sul punto, inoltre, la Corte, riprendendo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ord. 357/2002), ha ulteriormente precisato che solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere "non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto mediante condutture nonché della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata".

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei ricorrenti con condanna alle spese di giudizio.

La servitù prediale dev'essere sempre provata dal proprietario del fondo dominante

Sentenza
Scarica Cassazione civile n. 11563 del 6 giugno 2016
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