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Cosa può fare l'amministratore di condominio quando viene impugnata una delibera assembleare?

Quando viene impugnata una delibera assembleare come deve comportarsi l'amministratore di condominio?
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Quando viene impugnata una delibera assembleare come deve comportarsi l'amministratore? Cosa devono pretendere i condòmini dal proprio amministratore, se questi si costituisce in giudizio senza convocare l'assemblea per riferire? Ebbene: offre una risposta ai due quesiti il Tribunale di Lecce con Sentenza del 27.07.2016.

Il caso. Alcuni condòmini di un condominio leccese hanno impugnato una delibera assembleare avente ad oggetto, tra l'altro, anche la ratifica dell'operato dell'amministratore, in relazione alla costituzione in alcuni giudizi di impugnazione di precedenti delibere.

Questi hanno lamentato l'omessa informazione sull'oggetto del giudizio, l'omessa produzione del ricorso, dei motivi di opposizione e degli atti redatti dall'avvocato a cui l'amministratore aveva conferito il mandato.

Il Condominio si è, ad ogni modo, costituito in giudizio rilevando che il conferimento di mandato a difensore per resistere in giudizio rientra tra le attribuzioni proprie dell'amministratore, laddove la materia riguardi materie che sono di sua competenza.

La Sentenza.Il ragionamento spiegato dal Tribunale pugliese per risolvere la querelle prende spunto dagli insegnamenti offerti sul merito da parte delle Sezioni Unite con sentenza n. 18331 del 2010, a mente della quale: "L'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'articolo 1131, comma 2 e 3 del codice civile , può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione".

L'assemblea ordina e l'amministratore può spendere ma senza la delibera non v'è certezza del rimborso

Adattando al caso in specie il superiore insegnamento,è stato dedotto che l'amministratore ben può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014).

In base al disposto degli articoli 1130 e 1131 codice civile, in effetti, l'amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del condomino senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare.

Si tratta, in questo caso, di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni con la conseguenza che egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del condominio(Sez. 2, 15 maggio 1998, n. 4900; Sez. 2, 20 aprile 2005, n. 8286).

Le delibere programmatiche non sono impugnabili.

A questa conclusione non sarebbe di ostacolo il principio di cui sopra, enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza 6 agosto 2010, n. 18331), in quanto il relativo ambito si riferisce, espressamente, a quei giudizi che esorbitano dai poteri dell'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 cod. civ, commi 2 e 3.

Sarebbe infatti veramente defatigatorio, nell'ottica di un assurdo "iperassemblearismo", che l'amministratore fosse costretto a convocare ogni volta i condomini al fine di ottenere il nulla osta, ad esempio, per agire o resistere al monitorio sul pagamento degli oneri condominiali, o al giudizio per far osservare il regolamento, o all'impugnativa di una statuizione assembleare, oppure al fine di sperare nella ratifica riguardo ad un procedimento cautelare volto a conservare le parti comuni dello stabile".

In conclusione, il Tribunale leccese ha condiviso l'orientamento maggioritario espresso da parte della giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale l'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare (e tanto ben al di là dei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari).

Va detto, tuttavia, che ancor oggi, non mancano orientamenti di segno diverso, essendosi talora ritenuto, sulla scorta di una lettura ampia della pronuncia delle Sezioni Unite (di cui sopra), che, anche nell'ambito della propria sfera di competenza, l'amministratore debba, invece, premunirsi di apposita autorizzazione dell'assemblea, avendo, in mancanza, l'onere di far ratificare il proprio operato dall'assemblea, pena la inammissibilità della costituzione da lui autonomamente effettuata, o la inammissibilità dell'impugnazione da lui proposta (cfr, Cassazione civile Sez. 2, 25 febbraio 2011, n. 4733).

Sentenza
Scarica Tribunale di Lecce Sentenza del 27.07.2016.
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