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Schiaffi a peso d'oro. L'insistenza di una postina al campanello le è costata un'aggressione

Quando il postino non smette di farci suonare il campanello.
Avv. Mauro Blonda 

Come recita il titolo di un famoso film degli anni Ottanta,”il postino suona sempre due volte”. Ma questa volta forse ha esagerato.

Chi la dura la vince. L'insistenza di una postina al campanello di una casa le è costata un'aggressione, che è stata profumatamente risarcita dopo un processo di ben 14 udienze.

E in questa occasione l'insistenza della portalettere ha avuto conseguenze impreviste e al limite del grottesco. Infatti, si è vista aggredire, prima verbalmente e poi fisicamente, dall'inquilino della porta alla quale aveva suonato, finendo addirittura in ospedale.

Il 24 dicembre 2010, a Cavalese, la postina suonò alla porta dell'uomo con una certa insistenza. Ne ricevé prima un'aggressione verbale da parte della compagna dell'aggressore, alla quale si aggiunse l'intervento dell'uomo, che, dopo aver colpito la postina con uno schiaffo alla nuca, terminò la sua azione dandole una botta al ginocchio con una stampella e procurandole lesioni guaribili in sette giorni.

Dopo aver presentato denuncia, la donna aggredita si è costituita parte civile nel processo, sostenendo di essere stata vittima di un forte choc. => Stalking in condomino, quando è possibile chiedere il divieto di mora.

Ed ora, dopo un processo di ben 14 udienze, il quarantaquattrenne che ha colpito la postina ha chiesto ed ottenuto dal giudice la messa alla prova.

Messa alla prova. Istituto previsto sino a qualche mese fa solo per i minori, la messa alla prova è stato esteso con la recente L. 67 del 28 aprile 2014 anche agli adulti: pertanto adesso chiunque, indipendentemente cioè dall'età, potrà beneficiare di questa speciale causa di estinzione del reato, pur a particolari condizioni ed in determinati casi.

Vediamo quali sono ed in cosa consiste nella pratica tale disciplina.

Innanzitutto la messa alla prova può essere concessa solo una volta nella vita (così come accade con la sospensione condizionale della pena) e può essere richiesta solo nei processi per reati meno gravi, quelli punibili con pena detentiva non superiore a 4 anni.

L'istanza va formulata prima che il processo abbia inizio e, ove accolta, obbliga l'imputato a risarcire il danno causato all'eventuale persona offesa dal reato nonché a svolgere gratuitamente lavori di pubblica utilità, per non meno di 10 giorni.

Il Giudice, una volta presentata la richiesta, sospende il processo e lo rinvia ad altra udienza in cui verificherà se entrambe queste condizioni sono nel frattempo state soddisfatte e in tal caso dichiarerà estinto il reato.

In caso contrario, naturalmente, il processo riprenderà il suo naturale corso.

È bene precisare che in entrambi i casi (sia di positiva effettuazione dei lavori che di ripresa del processo) la richiesta di messa alla prova non varrà a provare un'ammissione di colpevolezza dell'imputato.

Sfruttando tale nuovo istituto l'aggressore trentino ha deciso di chiedere la messa alla prova, impegnandosi a risarcire la postina con 21mila euro ed a prestare 280 ore di lavoro socialmente utile: se lo farà otterrà l'estinzione del reato. Un'estinzione pagata profumatamente.

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