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Ultime novità in tema di “APE”. Previste multe fino a 18.000 euro.

Previste multe fino a 18.000 euro in mancanza dell'APE.
Angelo Pesce 

Il nuovo decreto legge "Destinazione Italia". È stato approvato venerdì u.s. dal Consiglio dei Ministri, il decreto legge "Destinazione Italia" che introduce, relativamente agli immobili residenziali, una variante rispetto al decreto legge n. 63/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 90/2013: quest'ultima, infatti, prevedeva la nullità dei contratti di vendita degli immobili e dei nuovi contratti di locazione laddove fossero privi dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE); in particolare, l'art. 6 citava testualmente: " L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti".

Con la nuova proposta, la mancanza dell'APE verrà punita con una sanzione amministrativa.

Secondo quanto previsto, all'atto di acquisto o affitto di un immobile, il soggetto interessato dovrà dichiarare di aver ricevuto informazioni e documentazione circa l'Attestato di Prestazione Energetica con un'apposita clausola ad hoc che viene inserita nei contratti di compravendita o di locazione.

È chiaro che lo stesso APE dovrà essere allegato al rogito e in qualsiasi atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, così come ai contratti di affitto (escluse le locazioni di singole unità immobiliari).

Ricordiamo che l'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio anche per gli edifici in fase di costruzione, per i quali deve riportare la futura prestazione energetica dell'immobile e che diverrà attestato definitivo al termine dei lavori (è compito del costruttore redigerne una copia); e lo stesso dicasi per gli immobili sottoposti ad interventi di ristrutturazione piuttosto rilevanti.

(Quanto costa un attestato di certificazione energetica)

Tornando al decreto "Destinazione Italia", come già detto la mancanza dell'APE non comporterà più la nullità del contratto, bensì una vera e propria sanzione pecuniaria.

Le sanzioni previste. Le parti coinvolte, infatti, acquirente e venditore, o, in caso di affitto, locatore e conduttore, dovranno pagare in solido e in parti uguali una sanzione compresa tra 3000 e 18 mila euro, che scende in un range compreso tra 1000 e 4000 euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari (se la durata della locazione non supera i tre anni la sanzione viene dimezzata).

Anche lo stesso certificatore energetico o professionista qualificato che sottoscriverà un Attestato di Prestazione Energetica non rispettando i criteri e le metodologie della normativa vigente, verrà punito con una sanzione pecuniaria quantificabile fra i 700 e i 4200 euro; la sanzione sarà comminata dalla Regione che dovrà obbligatoriamente comunicarne l'inadempienza agli Ordini professionali di appartenenza del certificatore/tecnico qualificato.

Sono previste sanzioni anche per il proprietario dell'immobile o il costruttore che non dovessero dotare di APE rispettivamente gli interventi di grossa ristrutturazione (che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro edilizio, pareti e tetto) e la realizzazione di una nuova costruzione: la sanzione va dai 3000 ai 18000 euro.

Il sistema delle sanatorie. Il decreto-legge dovrebbe prevedere anche una sorta di sanatoria per le compravendite e le locazioni già effettuate, per le quali sia stata già accertata e sanzionata la violazione degli obblighi APE con la definizione della nullità dell'atto.

Se la nullità non è già passata in giudicato, dietro richiesta di almeno una delle due parti potrà essere sostituita con le nuove sanzioni che andranno a cancellare l'ipotesi di nullità dell'atto.

È importante segnalare che l'Attestato di Prestazione Energetica va aggiornato in caso vengano effettuati interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione che andranno a modificare la classe energetica di appartenenza dell'immobile.

Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 6 giugno di quest'anno di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) non è necessario venga sostituito dall'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

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