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La responsabilità omissiva dell'amministratore condominiale

Anche all'amministratore di condominio si applica l'art. 40 c.p., secondo cui non impedire un evento, che si ha l'obbligo di impedire, equivale a provocarlo.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 683 del 22 marzo 2024, ha espressamente riconosciuto in capo all'amministratore condominiale una responsabilità omissiva per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento del mandato, richiamando l'art. 40 c.p. a tenore del quale «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Approfondiamo la vicenda.

Responsabilità omissiva amministratore: fatto e decisione

Il condominio conveniva in giudizio l'ex amministratore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti da una lunga serie di inadempienze.

A dire dell'attore, il convenuto - nel corso degli anni in cui aveva assunto il mandato - non aveva mai provveduto ad aprire un conto corrente intestato al condominio, né a riscuotere i crediti dai condòmini morosi, né tantomeno a provvedere al regolare pagamento della fornitura di gas condominiale, in violazione degli artt. 1129 e 1130 c.c.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 683 del 22 marzo 2024 in commento, ha accolto la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento di una somma pari agli interessi di mora e alle spese del nuovo contratto per la riattivazione della fornitura del gas, oltre a una somma forfettariamente determinata per la violazione delle attribuzioni, dei poteri, dei doveri e delle facoltà connesse alla funzione di amministratore pro tempore.

La decisione è interessante perché il Tribunale di Nocera Inferiore menziona, nel proprio iter argomentativo, l'art. 40 c.p., a tenore del quale «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

La disposizione, declinata in ambito civilistico, viene ricollegata agli artt. 1129 e 1130 c.c., contenente i poteri, le attribuzioni e le responsabilità dell'amministratore condominiale, i quali sorgono in ragione del solo fatto della nomina, senza che debbano essere espressamente indicate al momento del conferimento del mandato.

Il giudice campano rammenta peraltro come il rapporto tra amministratore e condominio debba inquadrarsi nell'ambito del contratto di mandato in virtù dell'esplicito richiamo contenuto nel penultimo comma dell'art. 1129 c.c.

Il criterio di imputazione della sua responsabilità contrattuale non può quindi che essere quello del normale inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., presupposto, in materia di mandato, dall'art. 1710 c.c.

Tale articolo, al suo primo comma, afferma che il mandatario è tenuto ad eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, che significa eseguire il mandato con l'accortezza, prudenza, perizia e solerzia di un uomo normale e bene ordinato.

In caso contrario, dei danni che dalla negligenza o imperizia i condòmini abbiano avuto, come è accaduto nella controversia in esame, egli sarà ritenuto responsabile.

Responsabilità dell'amministratore: considerazioni conclusive

La sentenza in commento del Tribunale di Nocera Inferiore si pone nel solco tracciato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità.

Secondo la Suprema Corte (20 ottobre 2017, n. 24920), l'amministratore ha una rappresentanza volontaria nei riguardi dei partecipanti al condomino, per cui i suoi poteri sono quelli di un comune mandatario.

Da tanto deriva che l'amministratore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, pena il sorgere della responsabilità contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni anche molto tempo dopo la cessazione del rapporto di mandato, attesa l'applicazione del termine di prescrizione decennale.

Come già ricordato, ciò che desta maggiore meraviglia è il richiamo alla norma che disciplina la responsabilità penale di tipo omissivo, seppur declinata in ambito civilistico e rapportata agli artt. 1129 e 1130 c.c.

Così testualmente la sentenza in commento: «Dalla violazione dei doveri nasce poi la responsabilità in capo all'ex amministratore che va considerata e risolta nell'ambito del cpv. dell'art. 40 c.p.».

Secondo il giudice campano, dunque, la responsabilità omissiva dell'amministratore andrebbe intesa come una violazione dell'obbligo di garanzia che grava in capo al mandatario, il quale ha il dovere non solo di ottemperare agli obblighi specifici imposti espressamente dalla legge - e riconducibili essenzialmente agli artt. 1129 e 1130 c.c. - ma anche a tutti quelli che si rende opportuno di volta in volta rispettare per scongiurare un danno in capo alla compagine.

Insomma, il Tribunale di Nocera Inferiore sembra voler dire che l'amministratore, assunto l'incarico, deve occuparsi della gestione del condominio a 360°, andando ben oltre gli obblighi espressi dalla legge e da quelli deliberati dall'assemblea, dovendosi occupare di ogni eventuale incombenza che, se non assolta, causerebbe un pregiudizio al condominio.

Sentenza
Scarica Trib. Nocera Inferiore 22 marzo 2024 n. 683
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