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Inquilino moroso? Non paghi le tasse per il canone d'affitto non riscosso

La dichiarazione e tassazione dei canoni di affitto è dovuta fino a quando risulta “in vita” il relativo contratto.
Dott. Domenico Pirrò 

La dichiarazione e tassazione dei canoni di affitto è dovuta fino a quando risulta "in vita" il relativo contratto. Viceversa, se il locatario è in mora, ovvero quando si sia verificata qualsiasi altra causa di risoluzione dello stesso non è dovuta la dichiarazione e la tassazione dei canoni di affitto in luogo dei quali dovrà essere dichiarata la sola rendita catastale.

A ribadire il principio questa volta è stata la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza n. 1160/25/15 del 23 giugno 2015 che ha accolto l'appello di un contribuente avverso la pronuncia n. 391/04/2014 della quarta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca.

Questi i fatti. Un contribuente veniva raggiunto da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lucca in quanto aveva esposto in dichiarazione, tra l'altro, soltanto la rendita catastale di un immobile locato e non già i relativi canoni che non erano stati mai corrisposti dall'inquilino moroso al quale erano state inviate diverse raccomandate con plurimi atti di messa in mora.

Per l'Agenzia, che nel frattempo aveva provveduto su istanza del contribuente a rettificare parzialmente gli avvisi di accertamento in autotutela, non risultavano formalizzati atti di risoluzione del contratto di locazioneo comunque di provvedimenti di convalida di sfratto per morosità e, quindi, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 917/1986, i redditi fondiari andavano dichiarati indipendentemente dallo loro effettiva percezione.

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I giudici di merito, investiti della questione per via dell'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della CTP di Lucca citata, hanno innanzitutto osservato che l'art 26 del Tuir (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce che i redditi fondiari <<concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale…per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso>> ricordando, poi, quanto a suo tempo statuito dalla Corte costituzionale al riguardo, con sentenza interpretativa di rigetto n. 362 del 2000.

Il contratto si risolve automaticamente se non si paga l'affitto

In quest'ultima sentenza il Giudice delle leggi aveva tra l'altro escluso che "la regola secondo cui "i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che posseggono gli immobili a titolo di proprietà" o altro diritto reale (art. 23, comma 1) possa essere applicata in maniera indiscriminata ed irragionevole", aggiungendo, in conclusione, che "il riferimento al canone di locazione (anziché alla rendita catastale) potrà operare nel tempo solo fin quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico.

Quando, invece, la locazione (rapporto contrattuale) sia cessato per scadenza del termine (art. 1596 c.c.) ed il locatore pretenda la restituzione essendo in mora il locatario per il relativo obbligo, ovvero quando si sia verificata una qualsiasi causa di risoluzione del contratto, ivi comprese quelle di inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa e di dichiarazione di avvalersi della clausola (art. 1456 c.c.), o di risoluzione a seguito di diffido ad adempiere (art. 1454 c.c.), tale riferimento al reddito locativo non sarà più praticabile, tornando in vigore la regola generale".

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha ricordato, inoltre, come anche altra giurisprudenza di legittimità (Cass, n. 2444 del 18 novembre 2005, Cass., n. 12905 dell'1 giugno 2007 e più recentemente Cass., n. 521 del 18 gennaio 2012) ha affermato che "il solo fatto della intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione (nel caso di specie, a causa del mancato pagamento dei canoni), in uno al mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo, di per sé, ad escludere che tali canoni concorrano a costituire l'imponibile Irpef ai sensi dell'art. 23, cit.

DPR…a condizione che non risulti la inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione efficacia"

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici toscani, invece, la presenza nei contratti della clausola risolutiva espressa, o di diritto, in caso di morosità, comporta l'inoperatività dell'art. 26 del TUIR proprio per i motivi richiamati dalla giurisprudenza citata.

Per quanto detto è sempre consigliabile inserire nei contratti di locazione clausole di risoluzione espresse nei casi di inadempimento del conduttore al fine di scongiurare possibili pretese creditorie del Fisco.
Sentenza
Scarica Commissione Tributaria Regionale Di Firenze del 23 giugno 2015, n. 1160
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