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È consentita in un condominio la sostituzione degli avvolgibili in pvc delle finestre con le persiane?

Installazione delle persiane sulle finestre insistenti sulla facciata condominiale.
Avv. Alessandro Moscatelli del Foro di Trani 

Sia il pianerottolo che il muro perimetrale sono parti dell'edificio condominiale che si presumono comuni salvo titolo contrario. Pur non trovando espressa menzione nell'art.1117 C.C., come avviene invece per i muri e le scale, il pianerottolo ha una funzione accessoria e strumentale rispetto alle proprietà esclusive e costituisce un elemento necessario del fabbricato condominiale.

Del pianerottolo, quindi, secondo quanto previsto dall'art.1102 C.C., possono farne parimenti uso tutti i condomini purché non ne alterino la destinazione. Lo stesso dicasi con riferimento ai muri comuni.

I regolamenti condominiali solitamente prevedono la possibilità di collocare sul pianerottolo zerbini o tappeti, piante o accessori mobili purché non rendano incomodo o pericoloso il passaggio; anche in mancanza di disposizioni regolamentari, la giurisprudenza di merito si è sempre espressa in tal senso.

Anche l'art.1122 C.C. prevede che, nell'unità immobiliare di proprietà o nelle parti normalmente destinate all'uso comune, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che anche la creazione di un nuovo ingresso sul muro comune del pianerottolo da parte del proprietario esclusivo delle unità immobiliari che ivi si affaccino, rientra nei limiti di cui all'art.1102 C.C. (Cass. 10.02.1981 n.843, Cass. 29.04.1994 n.4155, Cass. 26.03.2002 n.4314, Cass. 22.07.2005 n.15379, Cass. 21.02.2017 n.4437).

Si vuole esporre una particolare fattispecie in cui un condomino accedeva all'unità immobiliare di proprietà esclusiva attraverso la scala ed il pianerottolo avente un ballatoio di dimensioni particolarmente ridotte (larghezza novantasei centimetri) sul quale si affacciavano, oltre all'ingresso dell'appartamento, due finestre di pertinenza di altro appartamento.

Il proprietario di quest'ultimo appartamento effettuava lavori di ristrutturazione tra i quali la sostituzione dei precedenti avvolgibili in pvc con persiane alla fiorentina su tutte le finestre, tra le quali le due insistenti sul pianerottolo comune e le altre su altro muro comune del fabbricato.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Arezzo n.1125 del 30.11.2018
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