La vicenda. Il Condominio agisce contro proprietaria dell'appartamento sito al 2° piano dello stabile, imputandole la violazione del Regolamento condominiale, per aver destinato il proprio appartamento ad attività di B&B, costituendo a tal fine un'impresa individuale. L'attività consisteva, in particolare, nel concedere in godimento a persone estranee al condominio, per soggiorni di varia durata, anche giornalieri, una stanza arredata, con bagno privato e con trattamento che comprendeva, quali servizi extra, il corredo di biancheria e asciugamani da bagno, la connessione wi-fi, l'aria condizionata, il riscaldamento, la colazione ed il noleggio di biciclette.
Il Regolamento del condominio, all'art. 4, dispone che "gli appartamenti dello stabile si intendono destinati ad uso abitazione civile e ad uffici (…).
Ogni eventuale diversa destinazione dei locali e degli appartamenti deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei condomini".
L'intera controversia ruota principalmente intorno all'interpretazione da dare al regolamento: si tratta di stabilire se la locuzione "ad uso abitazione civile" ricomprenda o meno l'attività di B&B.
La tesi del Condominio. Secondo l'ente condominiale l'attività di B&B non può essere ricompresa in tale locuzione, trattandosi di un'attività commerciale, come si evince da numerosi elementi (costituzione di un'impresa, esercizio sistematico e stabile, pubblicizzazione sui più noti siti di prenotazioni alberghiere, offerta di servizi aggiuntivi).
La tesi della proprietaria del B&B. Secondo la condomina, al contrario, l'attività in questione rientrerebbe gli usi consentiti, in quanto presupporrebbe proprio l'uso dell'immobile a civile abitazione, così differenziandosi in questo senso dall'attività alberghiera vera e propria.
A sostegno di ciò, richiama l'art. 45 della Legge Regione Lombardia n. 15/2007, secondo cui l'attività di B&B non comporta il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici.
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