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Droni in condominio: ci si può esercitare sul proprio terrazzo?

Se un condomino possiede un terrazzo di proprietà esclusiva, può utilizzarlo per esercitarsi con il proprio drone?
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

La diffusione dei droni ormai è una realtà; molti ne possiedono uno, ma pochi conoscono la disciplina normativa sulla conduzione di questo dispositivo. Vediamo quali sono le regole da rispettare in generale e, in particolare, i riflessi sulla possibilità di impiegare i droni in condominio.

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Droni: cosa sono? È noto a tutti cosa siano i droni, tuttavia meno conosciuto è il loro inquadramento normativo, contenuto nel Codice della Navigazione. L'art. 743C.d.N.,rubricato "nozione di aeromobile", dispone che: «Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto […]».Ebbene i mezzi aerei a pilotaggio remoto sono proprio i droni. L'articolo in commento rinvia a leggi speciali ed ai regolamenti dell'ENAC.

Si ricorda che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, istituito il 25 luglio 1997 con Decreto Legislativo n. 250/97, è un organo competente a normare in materia tecnica, s i occupa della regolazione dell'aviazione civile, del controllo e della vigilanza sull'applicazione delle norme adottate, della disciplina degli aspetti amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo [1].

Droni: distinzione tra S.A.P.R. e aeromodelli. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha emanato alcuni regolamenti in attuazione di quanto disposto dal summenzionato articolo 743 C.d.N.

Ai fini della presente trattazione viene qui in rilievo il Regolamento ENAC n. 2 del 16 luglio 2015 e successive modificazioni [2].

In particolare, l'art. 1 del citato regolamento distingue i mezzi aerei condotti a distanza in: S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) [3] ed in aeromodelli [4].

La distinzione è estremamente importante, giacché comporta delle conseguenze significative sul piano normativo. Vediamo quali.

Inquadramento normativo dei S.A.P.R. e degli aeromodelli. In estrema sintesi, può dirsi che iS.A.P.R. siano utilizzati a scopo professionale, mentre gli aeromodelli vengano impiegati a fini ricreativi.

Quindi, se l'uso del dispositivo ha una finalità professionale, è necessario dotarsi di un'apposita autorizzazione, nonché dell'assicurazione verso terzi [5].

Per l'impiego hobbystico, invece, quindi per gli aeromodelli, non trova applicazione la disciplina del Codice della Navigazione né è richiesta l'autorizzazione dell'ENAC o l'obbligo assicurativo.

Ragioni della differente disciplina. Le attività compiute da un mezzo S.A.P.R. sono considerate specializzate, a prescindere dalla natura gratuita od onerosa delle stesse [6]. Si tratta, in particolare, di riprese, videosorveglianza, immagini, fotografie e così via; tramite i S.A.P.R. è, altresì, possibile svolgere attività di ricerca e sviluppo (art. 7 Regolamento ENAC del 2015).

Volo indoor. Il regolamento ENAC non interviene sui voli "indoor", ossia in zone chiuse (art. 5 Regolamento). Nel silenzio della legge, si presume che tale volo sia libero, fermo restando il divieto di sorvolo di assembramenti di persone.

Far volare i droni sul terrazzo o sul lastrico solare: si può?Se un condomino possiede un terrazzo di proprietà esclusiva, può utilizzarlo per esercitarsi con il proprio drone? La risposta è negativa con dei distinguo a seconda della tipologia di uso del dispositivo, professionale o hobbystico.

Il principio di base, comune a tutti i mezzi a prescindere dall'impiego, è che il volo, comprensivo di decollo e atterraggio, non possa mai avvenire in area popolata. Il volo sulla terrazza del palazzo, sia essa di proprietà esclusiva o comune (si pensi al lastrico solare o alla terrazza a livello) è sempre vietato, in quanto trattandosi di uno stabile condominiale, si rientra certamente nel concetto di area popolata.

Tuttavia, se il mezzo è utilizzato per motivi professionali, si può volare previo ottenimento dall'ENAC dell'autorizzazione per operazioni specializzate critiche. Infine, si ricorda che quando si effettua un volo, anche in area non popolata, deve esservi una distanza di almeno 5 km dall'aeroporto.

Per completezza, si precisa che le operazioni specializzate condotte da un dispositivo con massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, purché il modello abbia caratteristiche di inoffensività (art. 12).

Tuttavia permane, anche per questi droni, il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti di persone.

Volo dei droni nel giardino. Il volo dei droni in un giardino condominiale è precluso per le ragioni di cui sopra. Per contro, se si risiede in un luogo isolato, al di fuori del contesto urbano, e quindi in area non popolata, è lecito. Sempre che si osservi la distanza di 5 km dall'aeroporto.

Operazioni di volo critiche e non critiche. Rientrano nelle operazioni di volo critiche quelle che prevedono il sorvolo di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani, infrastrutture sensibili. Per svolgere tali operazioni è necessaria la previa autorizzazione dell'ENAC.

In ogni caso,è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone (art. 10 c.7). Sono considerate non critiche le operazioni che residuano.

Sanzioni per violazione del Regolamento. Il mancato rispetto del regolamento comporta l'irrogazione di sanzioni (art. 30). Infatti, l' 1174 del codice della navigazione [7] prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 6.197,00.

Inoltre, l'ENAC può dar luogo alla sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti, giungendo sino a revocarli nei casi più gravi.

Infine l' operatore, il costruttore, l'organizzazione di progetto o il pilota, secondo le rispettive responsabilità, devono comunicare all'ENAC, entro 72 ore, ogni incidente e inconvenientegrave (art. 29).

Risvolti penali. La diffusione dei droni ed il mancato rispetto delle normative sono assai frequenti, tanto che, in alcuni casi, vi sono risvolti penali.

Recentemente, infatti, un soggetto è stato incriminato ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) per aver sorvolatoun assembramento di persone durante un matrimonio, senza le autorizzazioni e l'equipaggiamento richiesti, ed è stato sanzionato con un'ammenda assai salata [8].

Conclusioni. In definitiva, è vietato l'uso di droni in condominio, sia sulle zone di proprietà esclusiva che comune, in quanto il volonon deve mai avvenire in un' area popolata; la terrazza dello stabile condominiale o il lastrico solare sono considerati tali, pertanto è sempre vietato il volo nelle zone suddette.

Avvocato del Foro di Savona


[1] L'ENAC è menzionato nell'art. 687 del Codice della Navigazione, sotto la rubrica "amministrazione dell'aviazione civile".

[2] L'ultimo emendamento al Regolamento in commento risale al 24.03.2017, liberamente consultabile sul sito dell'ENAC https://www.enac.gov.it/

[3] Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto. (art. 5 Regolamento ENAC del 2015)

[4] Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. (art. 5 Regolamento ENAC del 2015)

[5] Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, non è consentito condurre operazioni di volo con un drone (S.A.P.R.) se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 785/2004.

[6] In ogni caso, in ipotesi di operazioni specializzate per conto terzi, deve essere stipulato un accordo tra l'operatore del SAPR e il committente nel quale le parti definiscono le rispettive responsabilità per la specifica operazione di volo e sulle eventuali limitazioni e condizioni connesse, anche con riguardo alle disposizioni in materia di protezione dati di cui all'Art. 34 del presente Regolamento. In tal senso, vedasi art. 7 c. 3 Regolamento.

[7] Art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 309,00.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

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