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Occupazione abusiva. Il nuovo decreto sicurezza non tutela affatto i proprietari di case

Decreto sicurezza e occupazioni abusive di immobili. Analisi delle criticità.
Redazione Condominioweb.com 

E' stata pubblicata la legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48 del cosiddetto “decreto sicurezza”, che contiene una norma in materia di occupazioni abusive di immobili che limita fortemente i diritti proprietari.

L'occupazione abusiva. Consiste nella condotta da parte di chi decide di invadere la proprietà altrui, stabilendosi all'interno di essa senza averne alcun titolo al fine di trarne un'utilità o un vantaggio. Il tratto distintivo di questo tipo di comportamento risiede nell'arbitrarietà con cui l'occupante decide di insediare la propria dimora in uno spazio che non gli appartiene.

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Nuove disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. L'art. 11 della legge di conversione attribuisce ai Prefetti poteri di interdizione del tutto discrezionali in sede di applicazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, consentendo loro di impartire disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'impiego della Forza pubblica sarà concesso, a discrezione dei Prefetti, “secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

In pratica, l'articolo 11 della nuova legge prevede, agli effetti dello sgombero, la necessità di considerare il numero degli immobili da sgomberare, le possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, i diritti dei proprietari degli immobili occupati, nonché l'assistenza che gli enti locali potranno prestare agli occupanti.

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Le critiche di Confedilizia. Da una prima interpretazione, dall'analisi del citato articolo, secondo Confedilizia “il diritto del proprietario dell'immobile, che è già stato valutato dal Giudice al momento dell'emanazione del provvedimento giudiziale, venga messo in discussione dal Prefetto, che lo valuterà insieme con una serie di elementi extragiuridici, di fatto con il potere di porlo in secondo piano, a vantaggio di altre esigenze discrezionalmente considerate”. Ed ancora, il citato articolo al comma 3 prevede anche che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto del Prefetto, possa dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazioni abusive di immobili.

Dalla lettura della norma, a parere di Confedilizia, “si riduce la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione nel caso in cui sia adottato illegittimamente il previsto provvedimento prefettizio, così venendosi a fissare un principio, quello dell'esclusione della responsabilità della P.A. per i danni che derivano da sue azioni prive di fondamento, che si pone in contrasto con i capisaldi del nostro ordinamento”. Pertanto, nel testo dell'articolo 11 sarebbe presente una previsione che non tutelerebbe i proprietari di immobili.

Di particolare importanza, in argomento, dal punto di vista giurisprudenziale, giova ricordare quanto precisato recentemente dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 301 del 23 gennaio 2017 in tema di occupazione abusiva. A parere del giudice se una persona occupa abusivamente un immobile e si trova “in stato di necessità” scatta l'assoluzione.

Il proprietario ha sempre il diritto di rientrare nel possesso dell'immobile, ma per farlo dovrà accontentarsi della sola procedura civile senza poter sporgere denuncia alle autorità”. La sentenza del Tribunale di Genova evidenzia che nel concetto di “danno grave alla persona”, che può far scattare lo “stato di necessità”, rientra anche la situazione di emergenza abitativa.

Resta però da dimostrare l'assoluta necessità dell'occupazione abusiva e l'inevitabilità del pericolo che, in caso contrario, deriverebbe per l'occupante e l'urgenza di porre rimedio al suddetto pericolo. Solo in tal caso, infatti, è giustificabile la compressione del diritto dei terzi proprietari.

In conclusione,

le nuove norme sulla sicurezzasono di non agevole interpretazione ed attuazione, destinate ad alimentare, e non a reprimere o anche soltanto a ridurre, il fenomeno delle occupazioni abusive di edifici

il fenomeno delle occupazioni abusive di edifici

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