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Vialetto condominiale interdetto al transito dei pedoni se viene utilizzato per le manovre delle auto

Cosa succede se il comune emette un provvedimento per inibire il transito pedonale del vialetto condominiale adibito a passaggio veicolare.
Avv. Gian Luca Ballabio 

Il caso. Una società costruttrice di un condominio di un complesso residenziale ha realizzato un vialetto condominiale adibito a passaggio veicolare e pedonale posto tra due vie pubbliche, in esecuzione di un atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'amministrazione comunale, successivamente trascritto nei registri immobiliari, diretto ad assicurare un passaggio aperto all'uso pubblico tra le proprietà site tra le due pubbliche vie.

A seguito degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale è stata riscontrata “una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, a causa del contemporaneo utilizzo pedonale e veicolare del passaggio, rispettivamente da parte dei clienti della palestra gestita dalla società del ricorrente (…) e dei residenti nel predetto condominio”.

Il Comune, quindi, ha emesso un provvedimento per inibire il transito pedonale del vialetto condominiale adibito a passaggio veicolare e pedonale posto tra le vie pubbliche. (Cortile stretto? Le auto passano comunque.)

La decisione del T.A.R.Tale provvedimento, impugnato dalla società gestrice della palestra, è stato annullato dal T.A.R. adito “affermando (…) che la destinazione all'uso pubblico impressa del passaggio in virtù del suddetto atto unilaterale d'obbligo sarebbe potuta cessare esclusivamente “in virtù di apposito provvedimento dismissivo” dell'amministrazione comunale titolare”; e che “l'inibizione all'utilizzo del passaggio condominiale ai pedoni diretti alla palestra era irragionevole, a fronte del fatto che gli incidenti precedentemente occorsi erano avvenuti non già su di esso ma sul viale K., in corrispondenza di un parcheggio privato all'altezza del condominio posto al civico n. 50 (sul lato opposto al condominio sito al n. 127), dove gli utenti del centro sportivo lasciavano le loro autovetture prima di immettersi nel vialetto; nonché a fronte del fatto che la società costruttrice non aveva rispettato l'obbligo assunto nei confronti dell'amministrazione di realizzare un passaggio di 4 metri lineari, essendo tale vialetto risultato, all'esito dell'istruttoria esperita, largo 2 metri”. Tale sentenza è stata impugnata.

In grado di appello la sentenza del T.A.R. è stata riformata poiché “nella diffida si assume il seguente presupposto fattuale: “gravi situazioni di pericolo alla pubblica incolumità nel viale condominiale di Via K. dovute alla condivisione del transito sia da parte dei condomini per accedere con le proprie autovetture in un parcheggio privato, sia dal passaggio nello stesso viale degli utenti dell'impianto sportivo il V.”.

Sul punto, la diffida richiama la relazione di servizio della polizia municipale (…), nella quale il pericolo per l'incolumità pubblica in questione viene ravvisato”:

- a causa dell'utilizzo promiscuo del viale;

- a causa della esigua larghezza di quest'ultimo (misurata in 2 metri);

- a causa della circostanza che “al momento dell'uscita dei pedoni su viale K.: strada a doppio senso di circolazione con alta densità di passaggio di veicoli anche pesanti”; uscita a sua volta determinata dalla circostanza che gli utenti dell'impianto sportivo “utilizzano un parcheggio sito sulla stessa viale K. e posto sul lato opposto rispetto al viale condominiale di cui si tratta”.

Tale pronuncia, con la quale sono stati respinti i ricorsi, è stata impugnata chiedendone la revocazione per “l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata, in ordine al dato di fatto della larghezza della strada, erroneamente indicata nella misura di due metri, nonostante una successiva verifica tecnica (…) avesse accertato la superiore misura di 3,80 metri”

La sentenza del Consiglio di Stato n, 3206 del 2014. Il Consiglio di Stato non ha accolto la revocazione della sentenza poiché ha ritenuto che “la sentenza appellata, pur prendendo in considerazione il dato dell'esigua larghezza del viale condominiale, ha posto a fondamento del decisum di accoglimento la considerazione, autonoma e auto-sufficiente, relativa al pericolo derivante dall' “uscita dei pedoni su viale K., strada a doppio senso di circolazione con alta densità di passaggio di veicoli anche pesanti, uscita a sua volta determinata dalla circostanza che gli utenti dell'impianto sportivo “utilizzano un parcheggio sito sulla stessa viale Kennedy e posto sul lato opposto rispetto al viale condominiale di cui si tratta”.

Ai fini della revocazione, infatti, è necessario un “errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., deve essere caratterizzato dall'avere per oggetto un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; l'errore deve altresì apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche”.

Pertanto, è incontestabile la “situazione di pericolo quale quella sopra descritta rende ragionevole e proporzionata la diffida, tenuto conto della necessità di intervenire immediatamente e dell'incompatibilità rispetto a tale urgenza dei tempi necessari a rimuovere l'inadempimento in questione”.

Conclusioni. Tralasciando le questioni prettamente processualcivilistiche, le sentenze del Consiglio di Stato tendono a quella tutela della sicurezza delle persone che, “nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” (art. 1 Cod.

Strada); sicurezza che ha come risultato anche quello di “migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione”.

Parcheggiare sui viali condominiali: è lecito? Come e quando è possibile vietarlo? Il ruolo dell'amministratore e quello dell'assemblea.

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato n. 3206 del 25-06-2014
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