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Conto corrente senza costi… o quasi. Per i condomìni intanto resta il balzello del bollo da pagare

Dall'Unione europea il riconoscimento del diritto di tutti i cittadini legalmente soggiornanti ad aprire “un conto corrente di base”.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 37: un conto corrente senza costi… o quasi Con il d.lgs. n. 37/2017, entrato in vigore lo scorso aprile, il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Obiettivo della normativa è garantire ai consumatori che utilizzino conti di pagamento maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Si rammenta che il conto di pagamento è, secondo la definizione della Direttiva europea, un conto detenuto in nome di uno o più consumatori, usato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento, ossia per depositare, trasferire o ritirare fondi.

In sostanza, il conto di pagamento consente di ricevere accrediti (per esempio, stipendi e pensioni) e di effettuare pagamenti (utenze, bonifici, ecc.), ma, a differenza del conto corrente, non permette che le somme sul medesimo presenti siano impiegate per la gestione del risparmio.

Il conto di pagamento con caratteristiche di base è uno strumento ulteriore, immaginato per utenti con limitate esigenze di operatività e come veicolo per favorire l'inclusione finanziaria.

Va peraltro rimarcato che, prima ancora che per effetto delle disposizioni comunitarie, il "conto di base" viene introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 12, comma 3 ss., d.l.6 dicembre 2011, n. 201: la norma ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze-MEF, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana-ABI, Poste Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica-AIIP, definissero con apposita convenzione le caratteristiche di un conto di base.

La Convenzione, firmata il 28 marzo 2012, ha riconosciuto, da un lato, come il conto di base possa porsi quale «efficace strumento per una piena ed effettiva partecipazione al mercato unico di tutti i consumatori, costituendo una leva per una più ampia inclusione sociale»; dall'altro, che si tratti di uno strumento ad operatività limitata, essendo in particolare esclusi la convenzione d'assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento ed deposito titoli per gli investimenti.

E ha sancito la gratuità del rapporto di conto sia per le fasce socialmente svantaggiate di clientela (ISEE fino a 8000 euro) sia per i pensionati, titolari di trattamenti pensionistici fino ad un importo annuo lordo di 18000 euro, nell'ipotesi di conti di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione.

Lo strumento è stato offerto a partire dal 1° giugno 2012; tuttavia l'assenza di sanzioni per la mancata ottemperanza a quanto così stabilito può non averne particolarmente favorito la diffusione.

Confusione patrimoniale del conto corrente condominiale. L'amministratore rischia grosso.

Il d.lgs. n. 37/2017 rafforza i profili di garanzia:

  • Sancisce il diritto al conto di base: le banche, Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento, rispetto al passato, sono ora tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base". Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dal provvedimento in questione;
  • stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sia definito il numero annuo di operazioni effettuabili, distinguendo altresì tra più profili di clientela: in relazione alle diverse fasce di utenza, detto decreto individua infatti un numero sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore.

Le operazioni e i servizi che dovranno essere necessariamente offerti sono:

  • apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
  • accreditamento di fondi sui conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
  • prelievo di contante nei confini dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
  • alcune operazioni di pagamento nel territorio dell'Unione, ovvero gli addebiti diretti, le operazioni di pagamento con carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online;
  • prevede che, per il numero annuo di operazioni così individuato, non possa essere addebitata al titolare del conto nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge;
  • dispone che il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore siano ispirati a criteri di ragionevolezza e coerenza con le finalità di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento.

Superando un divieto presente nella vigente Convenzione, il d.lgs. n. 37/2017 consente infatti che il titolare del conto di base possa richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non potrà imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato con decreto ministeriale.

Conto corrente condominiale privo di fondi: le possibili conseguenze.

Il provvedimento dispone altresì che, con successivo decreto ministeriale, vengano individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Il medesimo decreto dovrà inoltre definire le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

E il conto corrente del condominio? La normativa di cui si è appena dato conto costituisce una novità incoraggiante, ove si consideri che lo scorso anno molte banche hanno rincarato i costi, determinando un aumento del prezzo dei conti correnti per famiglie con operatività media.

Sul fronte invece del conto corrente condominiale deve invece segnalarsi il permanere di un aggravio dei costi fissi: alcuni istituti bancari assimilano il conto corrente condominiale ad un rapporto di conto corrente aziendale, con conseguenze care in termini di commissioni sullo scoperto e imposte di bollo. (Su un deposito intestato a una persona fisica l'imposta annuale è pari a 34,20 euro, mentre per un conto corrente che ha quale intestatario una società l'importo è di 100 euro).

Al riguardo, si rammenta che detta assimilazione non può qualificarsi come una pratica del tutto arbitraria, poiché è il risultato di un'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria: avallando un indirizzo esattamente contrario a quello espresso da una giurisprudenza quasi unanime, la quale qualifica i condomìni come "consumatori" e li equipara alle persone fisiche, l'Agenzia delle entrate, a seguito di un'interrogazione parlamentare, in data 16 ottobre 2013, aveva affermato che i condomìni possono invece essere equiparati alle persone giuridiche; qualificando il condominio titolare del rapporto di conto corrente come "soggetto diverso da persona fisica", l'imposta di bollo da applicare agli estratti conto e ad altri documenti inviati dalle banche e i relativi conti correnti intestati ai condomini ammonterà dunque ad un importo annuo di 100 euro.

Ripetutamente le Associazioni di categoria hanno rilevato come il disconoscimento della qualifica di persona fisica al condominio nel sistema bancario integri una condotta fortemente lesiva dei diritti dei condomini e finisca, del resto, con il tradursi in conseguenze negative economiche per l'intera collettività.

È dunque auspicabile che gli approfondimenti che la questione merita e che lo stesso Ministero dell'economia aveva in quella circostanza ritenuto doverosi non si facciano attendere ulteriormente.

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